Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04496/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di guida in stato di ebbrezza, con pena di giorni dieci di arresto ed euro 1.250 di ammenda.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza, lamentando esclusivamente la dosimetria della pena. In particolare ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione sulla quantificazione della pena fosse insufficiente o non adeguata. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione di merito conteneva un apparato argomentativo congruo sul punto, avendo la Corte territoriale ritenuto congrua la pena già inflitta in primo grado, e che una motivazione specifica e analitica sulla graduazione della pena è necessaria solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; nel caso di specie, la scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo resta insindacabile in cassazione se sorretta dal richiamo ai criteri legali di cui all'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada

    Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna nei gradi di merito per guida in stato di ebbrezza.

  • art. 133 c.p.

    Costituisce il parametro legale per la determinazione della pena; la Corte ribadisce che la motivazione può essere sintetica quando la pena irrogata è media o prossima al minimo edittale, mentre richiede maggiore specificità solo se la sanzione è prossima al massimo o comunque superiore alla media.

  • art. 616 c.p.p.

    Base del dispositivo accessorio che consegue all'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo se il giudice omette del tutto di considerare i criteri legali oppure se la pena risulta manifestamente sproporzionata.
  • Quando la pena è irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che richiami la congruità della sanzione, la gravità del reato o la capacità a delinquere; una motivazione analitica è richiesta solo per pene prossime al massimo edittale o superiori alla media.
  • La doglianza sulla sola quantificazione della pena, se non confrontata con un effettivo vizio di legge o di motivazione, non è idonea a determinare l'annullamento della decisione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.