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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01941/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sintesi dettagliata: Ahmeti impugna per inosservanza/erronea applicazione delle norme processuali (art. 192 c.p.p.) e penali (art. 132, 133, art. 289-ter, co. 3) e per carenza/contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p.), lamentando in particolare il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità (art. 289-ter, co. 3), e la mancata comparazione con sentenze di patteggiamento e con pronunce del medesimo Tribunale/Corte. Fortugno impugna con quattro motivi principali: (1) alterazione del fatto contestato (contestazione di fatto diverso rispetto al capo B modificato), con richiamo agli artt. 192, 521, 522 c.p.p.; (2) mancanza e contraddittorietà della motivazione per omesso confronto con sentenza irrevocabile del processo parallelo (art. 238-bis c.p.p. e correlati doveri di motivazione); (3) travisamento della prova e motivazione incongruente circa l'integrazione del reato di resistenza a P.U. (art. 337 c.p.); (4) vizi nella dosimetria della pena per assenza di indicazione delle aggravanti prese a base della quantificazione (art. 533 c.p.p., artt. 62, 69, 132, 133 c.p.). Inoltre Fortugno ha proposto tre motivi nuovi (tra cui la deduzione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. in seguito a pronuncia di incostituzionalità), invocando altresì giurisprudenza e documenti acquisiti in appello.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Ahmeti la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso proposto con un unico motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato: la Corte d'assise d'appello aveva correttamente accertato gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter) e motivato in modo congruo il diniego della attenuante della lieve entità, oltre che la determinazione della pena al minimo di legge. Per Fortugno la Corte ha dichiarato i motivi proposti non consentiti, generici o inammissibili perché configuranti richieste di rivalutazione del merito probatorio (non consentite in sede di legittimità) ovvero per carenza di specificazione del confronto con pronunce irrevocabili; i motivi nuovi sono inammissibili ex art. 585 c.p.p., e il motivo nuovo relativo all'art. 131-bis è stato comunque esaminato e ritenuto manifestamente infondato alla luce della gravità dei fatti e delle pregresse condanne del ricorrente. Conseguenza pratica: conferma delle condanne di primo e secondo grado così come assunte e condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità (sentenza resa in favore della resistenza).

Norme richiamate

  • art. 289-ter cod. pen.

    Definisce il reato di sequestro di persona a scopo di coazione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi contestati ad Ahmeti. Il terzo comma (lieve entità) è una circostanza attenuante a effetti speciali e non autonoma: la sua operatività richiede che il fatto nel suo complesso sia di modesta gravità, condizione esclusa nel caso concreto per durata, estensione e uso di armi improprie.

  • art. 337 cod. pen.

    Disciplina la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha accolto la ricostruzione che anche la violenza sulle cose (es. effrazione di un cancello) può integrare il reato e che la condotta del Fortugno, pur non essendo l'autore materiale dello sfondamento, ha consistito nel rafforzare il proposito altrui (concorso morale/materiale).

  • art. 419 cod. pen.

    Reato di devastazione: contestato congiuntamente ad altre fattispecie e ritenuto concorrente nella continuazione; la Corte ha ritenuto non applicati aumenti per continuazione, limitandosi al minimo di legge per il reato principale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione delle prove; i ricorsi che si limitano a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o non contestano specifici travisamenti non sono idonei in sede di legittimità. La Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno adeguatamente confrontato le proprie censure con la motivazione dei giudici del merito.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha giudicato alcuni motivi non consentiti (es. richieste di rivalutazione del merito), altri generici o manifestamente infondati, e ha rigettato i ricorsi per tali ragioni.

  • art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.

    Norme relative alla riqualificazione dell'imputazione e alle conseguenze in caso di contestazione di fatto diverso: la Corte ha ritenuto che nel caso di Fortugno non ci sia stata una modifica essenziale del fatto tale da escludere il contraddittorio, trattandosi dello stesso fatto storico contestato nel capo B).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; sebbene deducibile anche in Cassazione e rilevabile d'ufficio, la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile al Fortugno alla luce della gravità dei fatti e delle pregresse condanne, escludendo così l'operatività della causa speciale.

  • art. 62, n. 3) e art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche e specifiche: i giudici di merito hanno riconosciuto attenuanti (es. contesto particolare) ma le hanno ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti nella comparazione di cui all'art. 69 c.p., con effetto sulla misura della pena.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola la comparazione tra circostanze; la Corte ha richiamato che, trovandosi circostanze attenuanti prevalenti, le aggravanti non sono state valorizzate ai fini dell'aumento di pena.

  • art. 521, comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede l'assoluzione e la trasmissione degli atti al PM se emerge che è contestato un fatto diverso da quello per cui l'imputato è stato processato; la Corte ha ritenuto che non si sia verificata tale situazione perché il fatto storico contestato a Fortugno rimane lo stesso.

  • art. 585 e art. 589 cod. proc. pen.

    Limiti all'ammissibilità dei motivi nuovi in Cassazione: la Corte ha dichiarato i motivi nuovi inammissibili ai sensi dell'art. 585 (secondo periodo) e ha valutato comunque, ex art. 609/609-bis, la questione sostanziale dell'art. 131-bis risultata infondata.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riforma basata su una semplice rivisitazione del merito probatorio: vanno esposte specifiche censure di travisamento della prova o di violazione di norme processuali, con indicazione puntuale degli elementi contrari alla motivazione.
  • Il riconoscimento di attenuanti particolari (es. lieve entità ex art. 289-ter, co. 3) richiede una valutazione circostanziata e comparativa: non è sufficiente invocarle per analogia con patteggiamenti altrui senza dimostrare l'identità concreta della posizione e dei fatti storici.
  • La sentenza irrevocabile pronunciata in un procedimento parallelo non vincola automaticamente il giudice che valuta la posizione di altro imputato: per far valere tale vincolo occorre dimostrare l'assoluta identità del fatto storico e delle circostanze personali, e il giudice che ritiene diversa la ricostruzione deve motivare rigorosamente il perché.
  • La riqualificazione del fatto in sede di merito non violate il diritto di difesa se il fatto storico rimane lo stesso e l'imputato ha potuto esercitare il contraddittorio: la tutela processuale non è compromessa dalla diversa formulazione giuridica adottata dal giudice purché il nucleo fattuale sia quello contestato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere dedotta anche in Cassazione e rilevata d'ufficio, ma il giudice di legittimità la applicherà solo se la gravità del fatto e la personalità dell'agente (pregresse condanne, natura della condotta) rendono evidente l'operatività della causa.
  • Nelle impugnazioni è fondamentale specificare l'interesse concreto del ricorrente rispetto ai singoli motivi (es. quando si denuncia l'omessa indicazione delle aggravanti nella dosimetria), altrimenti i motivi possono essere dichiarati non consentiti o generici.

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