Ordinanza n. 430/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del verbale dell’8 ottobre 2022, con cui la Questura di Latina ha disposto il ritiro cautelare, ai sensi dell’art. 7 comma 2, L. 1990 n. 241, di n. 7 fucili di proprietà del ricorrente e del relativo libretto di licenza porto di fucile, disponendone la custodia presso la Questura di Latina;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelare di sette fucili e del libretto di licenza di porto di fucile, con custodia presso la Questura di Latina
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale dell'8 ottobre 2022 con cui la Questura di Latina ha disposto il ritiro cautelare di sette fucili di sua proprietà e del relativo libretto di licenza di porto di fucile, chiedendone l'annullamento. Dal testo dell'ordinanza non sono specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha ritenuto imprescindibile, ai fini della decisione, la completezza del quadro fattuale relativo all'istruttoria posta a fondamento del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del ritiro cautelare. Ha rilevato che la completezza del quadro fattuale è necessaria per valutare l'operato dell'amministrazione e ha richiamato il potere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti nella disponibilità dell'amministrazione ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a. Tuttavia, poiché la Questura di Latina aveva già depositato i documenti della fase istruttoria rilevanti ai fini della decisione, non è stata disposta un'acquisizione d'ufficio. Per garantire il contraddittorio, il Collegio ha rinviato la prosecuzione della trattazione all'udienza di smaltimento dell'arretrato del 26 giugno 2026. Non risultano statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 7 comma 2 l. 241/1990
È indicato nel provvedimento impugnato quale base normativa del ritiro cautelare dei fucili e della licenza; l'ordinanza non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 64 comma 3 c.p.a.
Consente al giudice di disporre anche d'ufficio l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini della decisione, nella disponibilità dell'amministrazione. Nel caso concreto il potere non è stato esercitato perché la Questura aveva già depositato la documentazione istruttoria rilevante.
art. 87 comma 4-bis c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di un provvedimento amministrativo richiede la completezza del quadro fattuale, il giudice può acquisire d'ufficio informazioni e documenti utili che siano nella disponibilità dell'amministrazione ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a.
- Se l'amministrazione deposita spontaneamente la documentazione istruttoria rilevante prima della decisione, non occorre disporne l'acquisizione d'ufficio; il giudice può rinviare la trattazione per consentire alle parti di esaminare gli atti e garantire il contraddittorio.
Come è indicizzato
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