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Sentenza

Sentenza n. 1403/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino n. 692/2023

Giustizia amministrativa202600305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 692/2023, recante condanna al pagamento di € 500,00 per carta docente relativa all'anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato e notificata in forma esecutiva il 5 aprile 2023. Il titolo condannava l'Amministrazione al pagamento di € 500,00 per carta docente relativa all'anno scolastico 2021/2022, con esclusione di interessi e rivalutazione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta, la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore ritardo e la condanna alle spese. Il Ministero non ha adempiuto né ha adeguatamente contestato la pretesa. Il TAR ha verificato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza: € 500,00 per carta docente relativa all'anno scolastico 2021/2022; gli interessi moratori maturati dalla notificazione del titolo in forma esecutiva del 5 aprile 2023, da determinare secondo il titolo e la legge; gli ulteriori accessori di legge maturati successivamente, nonché gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione se dovuti in base al titolo. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che l'importo indicato dalla parte non vincola definitivamente l'Amministrazione, dovendosi verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli un termine di 120 giorni dall'investitura per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento. Ha escluso ulteriori astreintes, ritenendo adeguata la tutela mediante interessi legali, e ha escluso compensi per il commissario perché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in relazione alla seriale inerzia amministrativa nel riconoscimento della carta docente e nell'esecuzione dei relativi giudicati.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Riconosce l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1283 e ss. c.c.

    Forniscono i parametri legali per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti nella fase esecutiva.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza a un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce né ridetermina il diritto sostanziale accertato dal giudicato, ma ne assicura il soddisfacimento; pertanto l'importo indicato dal creditore deve essere verificato dall'amministrazione alla luce del titolo, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme applicabili, in particolare quanto a capitale residuo e interessi.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e all'istanza del creditore.
  • Per un credito pecuniario adeguatamente tutelato dalla maturazione degli interessi legali, il giudice può escludere la fissazione di un'ulteriore penalità di mora, ove non ravvisi la necessità di un'astreinte.
  • L'attività del commissario ad acta non comporta un compenso aggiuntivo quando rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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