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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34052/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/02/2022 che aveva confermato il rigetto dell'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Avellino (21/01/2022) per il reato di detenzione di una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa. La difesa lamentava violazioni di legge e vizi di motivazione: carenza o apparente motivazione (richiamo meccanico alla decisione del GIP), illogicità nella valutazione degli indizi, violazione dell'art. 297, comma 3 c.p.p. (presunta retrodatazione della decorrenza della misura), e mancata motivazione circa la pericolosità sociale. I fatti rilevati in istruttoria includevano un video rinvenuto il 16/10/2021 nella memoria del cellulare di De Vito che riproduceva armi e munizioni, con identificazione sommaria da parte di un armiere; la difesa sosteneva che si trattasse di armi giocattolo, tesi disattesa dal Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto le censure relative alla motivazione ritenendole fondate: ha rilevato incongruenze e carenze motivazionali (ad esempio il provvedimento indica come reato la detenzione di una pistola ma poi, nella trattazione, fa riferimento a quattro pistole e munizioni; manca una compiuta esposizione delle fasi del procedimento). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli (ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.), con indicazione che il giudice di merito provveda a una motivazione adeguata anche in ordine alle esigenze cautelari e alle questioni procedurali (es. eventuale retrodatazione).

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    commi relativi all'istanza di riesame e comma 7 (competenza per il rinvio)

    Usato come norma che disciplina l'istanza di riesame e la competenza per il rinvio: la Cassazione ha rinviato al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.

  • art. 297 c.p.p.

    La censura invocava la violazione dell'art. 297, comma 3 (retrodatazione della decorrenza della misura); la Corte ha ritenuto che, per poter valutare tale censura, fosse necessaria una chiara esposizione cronologica degli atti nel provvedimento di merito, assente nell'ordinanza impugnata

  • principi giurisprudenziali sulla motivazione e limiti del sindacato in Cassazione

    massime richiamate nella sentenza (es.: Sez.4 n.18795/2017; Sez.1 n.1700/1998; Sez. F. n.47748/2014)

    La Cassazione richiama il principio che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare la congruenza e la coerenza logica della motivazione (collegamento degli indizi alla probabile colpevolezza e alle esigenze cautelari) senza rientrare nel merito della ricostruzione fattuale; tuttavia, la motivazione deve essere 'adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici'

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione annulla se il provvedimento di riesame manca di una motivazione chiara, coerente e non contraddittoria che colleghi i singoli indizi al giudizio di gravità indiziaria e alle esigenze cautelari.
  • In caso di discrepanze fattuali nel provvedimento (es. numero/qualificazione delle armi o degli oggetti implicati), il giudice di legittimità può ritenere la motivazione insufficiente e disporre il rinvio per nuovo esame.
  • Per contestare legittimamente una misura cautelare in Cassazione è necessario denunciare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è sufficiente una diversa valutazione dei fatti senza mostrare profili di diritto o di evidente irragionevolezza del ragionamento.
  • Il giudice di merito deve esporre la sequenza cronologica degli atti quando la questione della decorrenza o retrodatazione della misura è rilevante, altrimenti la valutazione non è verificabile in sede di legittimità.
  • Quando l'accusa si fonda su materiali tecnici (armi, munizioni, video), il provvedimento deve esplicitare le basi dell'identificazione (perizia, dichiarazioni dell'armi-ere, caratteristiche tecniche) e motivare perché siano ritenute idonee a sostenere la gravità indiziaria.
  • La difesa, in sede di riesame e di cassazione, dovrebbe concentrare le censure su carenze motivazionali, errori di diritto o palese illogicità, e richiedere espressamente che il giudice di merito espliciti le ragioni rispetto a ciascun elemento indiziario e alle esigenze cautelari (pericolosità sociale, grado di disvalore, esigenze di conservazione delle prove, rischio di fuga etc.).

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