Cassazione Penale, Sentenza n. 8392/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto e omessa valutazione di motivi: si deduceva che la Suprema Corte non aveva adeguatamente considerato il primo motivo riguardante i reati commessi in danno di Cosimo Ierinò (capi I), L), M), N)) e aveva omesso di esaminare il quinto motivo di ricorso proposto in precedenza, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva altresì che la Cassazione non aveva valutato la mancata contestazione al ricorrente del reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e che la motivazione di rigetto era sommaria e inesatta rispetto alle risultanze processuali
La decisione
Il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'istituto ex art. 625-bis c.p.p. sia limitato ai casi di omessa considerazione di interi motivi o di errore di percezione nelle decisioni di legittimità che abbiano influenzato in modo decisivo l'esito; non rientrano in tale nozione errori di valutazione delle prove, di diritto o travisamenti deducibili con strumenti ordinari. La Corte ha inoltre constatato che la sentenza della Cassazione aveva analizzato i motivi relativi ai reati contro Ierinò, valorizzando dichiarazioni di collaboratori e testi e aveva implicitamente trattato la questione della partecipazione al sodalizio mafioso richiamando l'esistenza di un procedimento separato. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione aveva richiamato i principi e motivato che l'estrema gravità dei fatti e la pericolosità sociale del reo giustificavano il diniego; pertanto non v'è omessa decisione decisiva. Condanna del ricorrente alle spese e sanzione di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio straordinario di cassazione ammesso solo per errore di fatto consistente in omessa considerazione di interi motivi o in errore di percezione decisivo; non estendibile a valutazioni di merito o questioni di diritto
art. 14 disp. gen.
art. 14 disposizioni generali
Principio di non estensione degli strumenti derogatori del giudicato; conferma la finalità di stabilità delle sentenze e la natura eccezionale del ricorso straordinario
art. 416-bis cod. pen.
Norma sulla associazione di tipo mafioso; la sentenza ha ritenuto che la circostanza fosse incidentalmente confermata dalle dichiarazioni e dall'esistenza di un procedimento separato, sufficiente a giustificare la valutazione della Corte
art. 577, comma 1, n. 3 cod. pen.
art. 577, comma 1, n. 3 cod. pen.
Aggravante per il delitto commesso con premeditazione o con modalità tali da rendere più grave il fatto e funzionale ad agevolare l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto fondate le aggravanti contestate
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e per l'individuazione degli elementi da valutare; la Corte ha ricordato che il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti preponderanti senza dover esaurire ogni singola deduzione difensiva
art. 62-bis cod. pen.
Principio secondo cui non è richiesto al giudice di merito di esaminare ogni singola deduzione difensiva riguardo alle circostanze aspecifiche; è sufficiente l'indicazione degli elementi preponderanti ostativi
Giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite, Basile, n. 16103 del 27/03/2002)
Sezioni Unite n. 16103 del 27/03/2002, Basile
Ha delineato la nozione di errore di fatto ammissibile ex art. 625-bis, sottolineando la natura eccezionale del rimedio e la necessità di limitarne la portata ai casi di totale omissione di motivi o di errori di percezione decisivi
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per omissione totale di uno o più motivi di cassazione o per errore di percezione delle risultanze che abbia influenzato decisivamente la decisione; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o questioni di diritto
- Gli errori di valutazione delle prove, il travisamento del fatto nella sua essenza e le divergenze interpretative di norme devono essere impugnati con mezzi ordinari e non con il rimedio straordinario ex art. 625-bis
- Per dimostrare l'ammissibilità del ricorso straordinario è necessario provare che l'omissione o l'errore fosse manifesto e decisivo ai fini dell'esito del giudizio
- Nel sindacato sulle attenuanti generiche il giudice non ha l'obbligo di esaminare ogni singolo elemento favorevole proposto dalla difesa; è sufficiente che indichi gli elementi di preponderante rilevanza che giustificano il diniego
- La menzione incidentale di elementi (per es. l'esistenza di un procedimento separato per associazione mafiosa) può essere considerata sufficiente per esaurire la questione nel giudizio di legittimità se la valutazione complessiva risulta congrua e logica
- La proposizione ingiustificata di ricorsi straordinari può comportare condanne alle spese e sanzioni a carico del proponente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8345/2022 del 11/03/2022
- Sentenza penale · 11 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8347/2022 del 11/03/2022
- Sentenza penale · 11 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8349/2022 del 11/03/2022
- Sentenza penale · 11 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8350/2022 del 11/03/2022
- Sentenza penale · 11 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8352/2022 del 11/03/2022
- Sentenza penale · 11 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8354/2022 del 11/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →