Sentenza n. 1810/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 749/2025 del Tribunale di Nola, Giudice del lavoro, depositata in cancelleria in data 03/04/2025 e notificata in forma esecutiva in data 07/04/2025, passata in giudicato in data 03/10/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, Giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante l'accertamento del suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 della l. n. 107/2015, nonché al pagamento delle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva e risultava decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché l'amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nola e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli, in caso di ulteriore inerzia, un termine di 60 giorni per provvedere. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'insufficienza dei fondi di bilancio o la carenza di cassa possano giustificare l'inadempimento. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo, anche successivo all'insediamento del commissario, ed è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura deve essere non manifestamente iniqua e mantenere funzione compulsiva.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza risultano rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato del giudice ordinario.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'utilizzo dell'astreinte quale strumento di pressione sull'amministrazione inadempiente.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale il cui responsabile è nominato commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non si sia conformata all'obbligo risultante dal titolo giudiziale.
- Per dichiarare l'obbligo di esecuzione del giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione dello stesso e l'assenza di prova dell'adempimento, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata contro le amministrazioni pubbliche.
- In sede di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e attribuendogli tutti gli atti necessari, anche contabili, per rendere effettivo il pagamento dovuto.
- L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie per reperire e rendere disponibili le risorse occorrenti.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento, cessazione al momento dell'adempimento spontaneo anche dopo l'insediamento del commissario e limite massimo volto a evitare una sproporzionata locupletazione del privato; nel caso deciso il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto.
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