Sentenza n. 2695/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 462/2025, depositata e resa pubblica il 03.09.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 859/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 462/2025, notificata al Ministero il 9 settembre 2025 e divenuta definitiva, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro relativamente alle annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. È stato dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato di avere adempiuto. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero sulla base della documentazione relativa al giudicato e dell'assenza di prova dell'adempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante accredito degli importi riconosciuti, detratti eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provvedere nei successivi 60 giorni. Il commissario opererà senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ne consente l'esclusione quando essa sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del commissario e l'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente rendevano la penalità manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alla posizione del debitore pubblico, al rischio di locupletazioni eccessive e all'eventuale carattere eccessivamente afflittivo della sanzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso per ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La valutazione sull'applicazione dell'astreinte deve essere concreta; la penalità può essere negata quando siano già stati predisposti strumenti idonei a garantire l'esecuzione, come la nomina di un commissario ad acta, oppure quando le circostanze specifiche rendano la misura manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- L'inottemperanza a un giudicato può essere dichiarata quando il creditore documenti il contenuto della pronuncia definitiva e l'amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
- In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: il giudice può escluderla, con valutazione concreta, quando la nomina del commissario ad acta offra già una garanzia di esecuzione o quando la penalità risulti manifestamente iniqua in rapporto alle circostanze del caso e alla posizione del debitore pubblico.
- L'attività di commissario ad acta affidata a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica rientra nei compiti istituzionali e non dà luogo a un compenso aggiuntivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →