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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41122/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile Zurich Insurance Company, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 29 gennaio 2025. Dalla ordinanza emerge che i motivi dedotti denunciavano violazione degli artt. 192 e 334 c.p.p., nonché dell'art. 120 c.p., e vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal testimone De Simone Orlando. Le censure, tuttavia, riproducevano profili già prospettati in appello e respinti dalla Corte territoriale; si contestava sostanzialmente la valutazione delle risultanze processuali e l'attendibilità/rilevanza delle prove, chiedendo una diversa lettura del materiale istruttorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze generiche, apparenti e comunque estranee al perimetro del sindacato di legittimità, perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La norma è richiamata dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte non entra nel merito della doglianza, ritenendola generica e non scrutinabile in cassazione perché mirata a una diversa lettura delle emergenze probatorie.

  • art. 334 c.p.p.

    È citato tra le norme asseritamente violate; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione, limitandosi a reputare il motivo non specifico e apparente.

  • art. 120 c.p.

    È richiamato nel ricorso; la decisione non si sofferma sul contenuto della norma, poiché la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito mediante la richiesta di una diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici di appello.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che riproponga in modo sostanzialmente identico censure già dedotte in appello e motivatamente disattese, se privo di specificità e volto solo a contrapporre una diversa lettura del compendio istruttorio.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sul discorso giustificativo della decisione resta limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione, non potendo sovrapporre una propria valutazione dell'attendibilità o rilevanza delle prove.
  • La doglianza che si risolva in una critica apodittica alla valutazione del testimone o delle risultanze processuali, senza individuare un effettivo vizio di legittimità, è apparente e conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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