Corte di giustizia, Sentenza C-565/22
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 ottobre 2023. — Verein für Konsumenteninformation contro Sofatutor GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Diritti dei consumatori – Abbonamento di un consumatore a una piattaforma di apprendimento – Rinnovo automatico del contratto – Diritto di recesso. — Causa C-565/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, per un abbonamento a distanza con prova gratuita e successivo pagamento automatico, il diritto di recesso è garantito una sola volta se l’informazione sul passaggio al pagamento è stata fornita in modo trasparente al momento della conclusione del contratto. Il rinnovo automatico, di per sé, non fa sorgere un nuovo diritto di recesso. Solo l’assenza di un’informazione chiara, comprensibile ed esplicita sul prezzo e sulla trasformazione in contratto a pagamento può giustificare un nuovo recesso dopo il periodo di prova.
Direttiva 2011/83/UE: il consumatore ha un nuovo diritto di recesso in caso di rinnovo automatico di un abbonamento a distanza con periodo iniziale gratuito e successivo passaggio a pagamento?
La questione giuridica
Se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretato nel senso che il consumatore dispone nuovamente del diritto di recesso in occasione del rinnovo automatico di un contratto a distanza di servizi, dopo un periodo iniziale gratuito che, in assenza di recesso o risoluzione, si trasforma in abbonamento a pagamento rinnovato automaticamente per una durata determinata.
Principio di diritto
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE va interpretato nel senso che, in un contratto di servizi concluso a distanza che prevede un periodo iniziale gratuito seguito, in mancanza di recesso o risoluzione, da un periodo a pagamento con rinnovo automatico per una durata determinata, il consumatore beneficia del diritto di recesso una sola volta, al momento della conclusione del contratto, purché sia stato informato in modo chiaro, comprensibile ed esplicito che, dopo il periodo gratuito, il servizio diventerà a pagamento; in tal caso, non nasce un nuovo diritto di recesso né alla trasformazione in contratto a pagamento né a ogni rinnovo automatico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 7, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 4, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettere e), h) e o), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 8, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 10, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 11, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 12, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5, direttiva 2011/83/UE
- Allegato I, parte B, direttiva 2011/83/UE
- Direttiva (UE) 2019/2161
- Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG), articoli 4, paragrafo 1, e 11, paragrafo 1
Diritto di recesso e rinnovo automatico di un abbonamento online
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in materia di tutela dei consumatori e contratti a distanza. La Corte interpreta l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE con riferimento a un servizio di apprendimento online offerto con periodo iniziale gratuito, trasformazione automatica in abbonamento a pagamento e rinnovo automatico a termine.
Fatti e procedimento principale
La Sofatutor GmbH gestisce piattaforme di apprendimento online e conclude contratti a distanza con consumatori residenti in Austria. Le sue condizioni generali prevedono:
- un periodo di prova gratuito di 30 giorni dalla conclusione del contratto;
- la possibilità di risolvere il contratto in qualsiasi momento durante tale periodo;
- la trasformazione in abbonamento a pagamento se non interviene risoluzione o recesso;
- il rinnovo automatico dell’abbonamento a pagamento per una durata determinata, se non disdetto tempestivamente.
Il Verein für Konsumenteninformation (VKI) sosteneva che il consumatore dovesse poter esercitare il diritto di recesso non solo all’inizio del rapporto, ma anche alla trasformazione del periodo gratuito in abbonamento a pagamento e al successivo rinnovo. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del VKI; la corte d’appello l’aveva respinta; il giudice del rinvio ha quindi sottoposto alla Corte la questione interpretativa.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretato nel senso che il consumatore dispone nuovamente del diritto di recesso in caso di rinnovo automatico di un contratto a distanza.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 37 della direttiva 2011/83/UE, che collega il diritto di recesso al fatto che il consumatore non può visionare preventivamente il bene o valutare pienamente l’operazione a distanza;
- l’articolo 4, che prevede un’armonizzazione in linea di principio totale;
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettere e), h) e o), sugli obblighi di informazione precontrattuale, compresa l’informazione sul prezzo e sulle condizioni di recesso;
- l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, sui requisiti formali dei contratti a distanza conclusi elettronicamente;
- l’articolo 9, che disciplina il diritto di recesso entro 14 giorni;
- l’articolo 11, paragrafo 1, sulle modalità di esercizio del recesso;
- l’articolo 12, sugli effetti del recesso;
- l’articolo 14, sui costi e gli importi dovuti in caso di recesso.
La Corte richiama anche la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze Walbusch Walter Busch, Amazon EU, slewo e Fuhrmann-2.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che la direttiva 2011/83/UE, nella versione applicabile alla controversia, stabilisce che il consumatore dispone di 14 giorni per recedere da un contratto a distanza senza motivazione e senza costi aggiuntivi, e che il professionista deve informarlo in modo chiaro e comprensibile sulle condizioni, termini e procedure per esercitare tale diritto.
Sottolinea poi che l’obiettivo del diritto di recesso è consentire al consumatore un tempo di riflessione adeguato e un processo decisionale informato. Nel caso dei servizi, questo obiettivo si realizza se, prima della conclusione del contratto, il consumatore conosce in modo chiaro ed esplicito il prezzo del servizio, sia che esso sia dovuto sin dall’inizio sia che diventi dovuto in un momento successivo, ad esempio alla fine di un periodo di prova gratuito.
Nel caso concreto, la Corte rileva che la trasformazione del contratto da gratuito a pagamento, e il suo rinnovo automatico, non modificano di per sé le condizioni contrattuali già portate a conoscenza del consumatore, purché il professionista abbia informato chiaramente che, dopo il periodo gratuito, il servizio diventerà a pagamento. In tale situazione, l’obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva è già soddisfatto e non giustifica un nuovo diritto di recesso né al momento della trasformazione né al momento del rinnovo automatico.
La Corte precisa tuttavia che la conclusione sarebbe diversa se l’informazione precontrattuale sul prezzo totale e sulla futura onerosità del servizio non fosse stata comunicata in modo trasparente: in tale ipotesi, la differenza tra l’informazione ricevuta e le condizioni effettive dopo il periodo di prova sarebbe talmente rilevante da giustificare un nuovo diritto di recesso.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE deve essere interpretato nel senso che il diritto di recesso è garantito una sola volta per un contratto di servizi concluso a distanza con periodo iniziale gratuito e successivo abbonamento a pagamento rinnovato automaticamente, a condizione che il consumatore sia stato informato in maniera chiara, comprensibile ed esplicita, al momento della conclusione del contratto, che dopo il periodo gratuito il servizio diventerà a pagamento.
Principi applicativi per gli operatori
Per i professionisti, la pronuncia conferma che:
- è decisiva la qualità dell’informazione precontrattuale sul prezzo e sulla struttura dell’offerta;
- un rinnovo automatico non genera, di regola, un nuovo termine di recesso;
- il rischio di riapertura del recesso sussiste solo se l’informazione iniziale è insufficiente o fuorviante.
Per i consumatori e le associazioni di tutela, la sentenza delimita l’estensione del diritto di recesso nei modelli di abbonamento online con prova gratuita, ancorandola alla trasparenza dell’offerta al momento della conclusione del contratto.
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