Cassazione Penale, Sentenza n. 40304/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza di non convalida dell'arresto emanata dal GIP, la quale aveva ritenuto il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) procedibile a querela e non d'ufficio, considerando irrilevante l'ammonimento precedente per la distanza temporale, per la mancata coincidenza fattuale e perché l'indagato era già stato giudicato per fatti pregresse.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del P.M. annullando senza rinvio l'ordinanza di non convalida. Ha affermato che il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. è costituito da una condotta reiterata da considerare unitariamente anche se gli atti sono distanti nel tempo; che il precedente ammonimento del questore rileva ai fini della procedibilità d'ufficio e dell'aggravante prevista dalla normativa speciale (art. 8 d.l. 23/2/2009, n.11 conv. L. 23/4/2009, n.38), indipendentemente dall'epoca dell'ammonimento o dall'identità puntuale dei fatti segnalati; che l'arresto era quindi legittimo. Ha inoltre disposto l'oscuramento di dati personali ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.196/2003.
Norme richiamate
art. 612-bis cod. pen.
Il delitto di atti persecutori richiede reiterazione e va valutato nella sua dimensione unitaria: rileva l'identificabilità degli atti come segmenti di una condotta unica diretta alla produzione dell'evento, non la singola datazione degli stessi.
art. 8, commi 3 e 4, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con mod. dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 (e successive modifiche)
"si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis cod. pen. quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo"
La presenza di un ammonimento emesso dal questore rende procedibile d'ufficio il reato di atti persecutori e configura un'aggravante di legge; non è necessario che l'ammonimento riguardi esattamente gli stessi fatti né che sia temporaneamente coincidente con le condotte successive.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
"In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi"
Norma sulla protezione dei dati personali applicata per l'oscuramento delle generalità nelle pubblicazioni del provvedimento.
Massime di principio
- Un ammonimento del questore nei confronti di un soggetto rende il successivo reato di atti persecutori procedibile d'ufficio anche se tra ammonimento e nuove condotte intercorre un lungo periodo.
- Non è necessario che i fatti che hanno dato luogo all'ammonimento coincidano puntualmente con gli atti contestati; rileva che gli atti possano essere identificati come segmenti di una condotta reiterata e unitaria.
- La distanza temporale fra condotte non implica automaticamente una cesura nella serie causale: rileva l'identificabilità delle condotte come parti di un medesimo disegno persecutorio.
- L'omissione nel capo di imputazione o l'assenza del documento amministrativo nel fascicolo non esclude l'efficacia dell'ammonimento; il giudice può e dovrebbe acquisire d'ufficio l'atto amministrativo se necessario.
- Se sussistono i presupposti dell'ammonimento, l'arresto operato per atti persecutori non può essere non convalidato sulla base della mera qualificazione della procedibilità come querela.
- In caso di diffusione del provvedimento, occorre oscurare i dati identificativi secondo la normativa sulla protezione dei dati personali.
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