Sentenza n. 10876/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’accertamento – previa tutela cautelare - dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso per motivi di lavoro da parte del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'obbligo di ricevere e formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricevere e formalizzare la sua istanza di visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato, previa tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Nel corso del giudizio, prima dell'esame della domanda cautelare, il Ministero ha comunicato che la sede diplomatica competente aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'attivazione del procedimento, mediante convocazione del ricorrente per la formalizzazione dell'istanza, ha fatto venir meno l'interesse alla pronuncia richiesta contro il silenzio dell'amministrazione. Il Collegio ha compensato integralmente le spese, ritenendo sussistenti giusti motivi in ragione del flusso massiccio di richieste di visto gravante sulla rappresentanza diplomatica in Pakistan e della particolare complessità dell'iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare era stata proposta ai sensi di tale disposizione, ma non è stata esaminata perché, nelle more, è venuta meno la materia di interesse processuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione avvia il procedimento richiesto dal ricorrente e rende possibile la formalizzazione dell'istanza, viene meno l'interesse alla pronuncia sul silenzio e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'improcedibilità sopravvenuta si inserisce in un contesto caratterizzato da un flusso massiccio di istanze gravanti sull'amministrazione e dalla particolare complessità dell'iter procedimentale.
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