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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34208/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 08/11/2021 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. il 29/09/2021 per i reati di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso (art.110 e 416-bis c.p.) e riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) omessa/mancata motivazione e mancata valutazione autonoma delle prove con riguardo al concorso esterno, sostenendo che le intercettazioni non dimostravano una finalità consapevole volta al rafforzamento del sodalizio; 2) insufficienza degli elementi per il reato di riciclaggio dato che Consoli avrebbe solo custodito somme ricevute senza reinvestirle né confonderle con il suo patrimonio; 3) carenza di motivazione circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere (si assumeva lo stato di incensuratezza, la distanza dagli appartenenti al sodalizio e il tempo trascorso rispetto ai fatti).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, aspecificità e per aver proposto questioni non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione puntuale e coerente: le intercettazioni e altre prove indicavano il coinvolgimento stabile di Consoli con il gruppo mafioso, la sua disponibilità e contributo consapevole al rafforzamento del sodalizio; analogamente le conversazioni, il controllo su strada e l'interrogatorio indicavano che Consoli aveva ricevuto 500.000 euro da Comis e li aveva confusi con il proprio patrimonio, integrando gli elementi del reato di riciclaggio. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva motivato la persistenza del pericolo di reiterazione per la stabilità dei rapporti, la preesistente contiguità (precedenti per estorsione), la gravità dei fatti e l'ampia disponibilità di denaro. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; Consoli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. È stata disposta altresì la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606 lettere B) ed E) c.p.p.

    La Corte ricorda che in Cassazione vanno dedotti vizi di diritto specifici o la manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un nuovo esame di merito o una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.

  • art. 416-bis c.p.

    art. 110-416-bis cod.pen.

    Il Tribunale ha ritenuto che dalle intercettazioni emergesse il contributo consapevole e stabile dell'imprenditore al sodalizio mafioso, idoneo a configurare il concorso esterno nell'associazione mafiosa.

  • art. 648-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto che la ricezione di 500.000 euro e la loro confusione con il patrimonio personale siano elementi idonei a integrare il reato di riciclaggio, quando finalizzati a occultarne la provenienza illecita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    art. 591 comma 1 lett. c)

    Riferimento ai casi di inammissibilità per aspecificità: il ricorso non può eludere le argomentazioni del giudice censurato limitandosi a prospettare alternative valutazioni di merito.

  • art. 23 comma 8 decreto-legge 28/10/2020 n.137

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Consentito lo svolgimento della trattazione senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, procedimento adottato in questo caso.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma I-ter, disp. att. cod.proc.pen.

    Prescrive la trasmissione al Direttore dell'istituto penitenziario della copia del provvedimento quando dalla pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

  • art. 273 lett. c) e art. 275 c.p.p.

    art. 273 lettera c), 275 c.p.p.

    Norme richiamate in relazione alla presunzione e valutazione delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso un nuovo giudizio di merito: le censure devono indicare vizi di diritto specifici o la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione dei fatti.
  • La motivazione del giudice di merito può limitarsi a esporre gli elementi essenziali che ritiene decisivi; la mancata menzione di ogni singolo elemento presente negli atti non costituisce di per sé omessa motivazione se la decisione è logica e coerente.
  • Le intercettazioni e altri elementi indiziari possono essere ritenuti idonei a dimostrare il concorso esterno in associazione mafiosa quando evidenziano disponibilità stabile, conoscenza delle dinamiche del sodalizio, fiducia e contributo consapevole alla sua attività.
  • La mera 'custodia' di somme di provenienza illecita può integrare il reato di riciclaggio se emerge che le somme sono state confuse con il patrimonio del destinatario o impiegate per occultarne l'origine; la circostanza che il denaro non sia stato apparentemente reinvestito non esclude automaticamente il reato.
  • Per contestare l'adeguatezza della misura cautelare è necessario fornire elementi concreti e specifici che il giudice di merito non abbia considerato o che rendano manifesta l'illogicità della valutazione (es. prova documentale dell'assenza di rapporti con il gruppo, comprovata incensuratezza rilevante, misure alternative effettive).
  • Ricorsi generici o aspecifici che eludono il confronto diretto con le motivazioni del giudice di merito sono suscettibili di essere dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende).

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