Sentenza n. 985/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a) e 13 d. lgs. n. 42/2004 e s.m.i. di cui alla nota prot. 4356 dell’11 luglio 2022 (MIC|MIC_SR-LOM_UO7|11/07/2022|0004356-P) del Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Lombardia, relativo al dipinto di Franz Von Stuck (Tettenweis/Germania, 23 febbraio 1863 – Monaco di Baviera/Germania, 30 agosto 1928), ‘Ritratto di Olga Oberhummer’, olio su tavola, cm 80 x 68), firmato e datato sul recto in basso a destra “FRANZVONSTUCK/1907” e timbrato sul verso “GEBR, OBERNDORFER/MUNCHEN II”, notificato in data 15 luglio 2022 a mezzo PEC; - nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai suddetti atti, se ed in quanto lesivo dell’interesse della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante relativo a un dipinto di Franz von Stuck
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario privato ha impugnato tempestivamente il decreto del Ministero della Cultura, notificato il 15 luglio 2022, con cui è stato dichiarato l’interesse artistico e storico particolarmente importante del dipinto. Nel corso del giudizio, con memoria dell’8 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. Il Ministero ha aderito alla richiesta. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro il decreto, poiché la controversia è stata definita in rito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, dispone dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata resa prima della decisione e ha ricevuto l’adesione del Ministero. Le spese di lite sono state compensate in ragione della posizione concorde delle parti e della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
"il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse"
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all’art. 35 c.p.a.; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare, entro tale momento, di non avere più interesse alla decisione.
- Quando, prima della decisione, sopravviene il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio e tale situazione è rappresentata in giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35 c.p.a.
- La posizione concorde delle parti sulla sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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