Sentenza n. 1292/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota prot. n. -OMISSIS- del 25 ottobre 2024, avente ad oggetto il Piano Educativo Individualizzato anno scolastico 2024/2025 del 23/10/2024; nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, se e in quanto lesivo della posizione di ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- NELLA QUALITÀ DI GENITORE DEL MINORE il 6\2\2025: per l’annullamento, quanto al presente ricorso per motivi aggiunti, previa concessione di adeguate misure cautelari: della nota prot. n. -OMISSIS- del 20/01/2025, avente ad oggetto il Piano Educativo Individualizzato anno scolastico 2024-2025 VERIFICA PEI;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato per l'anno scolastico 2024/2025 e successiva verifica del PEI, con assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PEI relativo all'anno scolastico 2024/2025 e la successiva verifica del PEI, lamentando l'assegnazione al minore, affetto da disturbo neurologico con incidenza sul linguaggio, sulla comunicazione, sull'interazione sociale e sullo sviluppo psicomotorio, di sole 20 ore settimanali di sostegno rispetto alle 28 ore dell'orario scolastico e alle esigenze risultanti dalla diagnosi funzionale e dagli atti collegiali. Dopo l'ordinanza cautelare della Sezione, che aveva imposto la conformazione del PEI e la copertura integrale dell'orario scolastico con rapporto 1:1, l'Amministrazione ha incrementato le ore soltanto a 22. I ricorrenti hanno quindi dedotto l'inottemperanza al provvedimento cautelare e hanno chiesto anche il risarcimento dei danni derivanti dalla privazione o riduzione del sostegno scolastico. L'azione di annullamento è stata riferita a un anno scolastico ormai concluso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento, poiché l'anno scolastico 2024/2025 era ormai decorso e l'eventuale annullamento non avrebbe procurato ai ricorrenti un'utilità attuale. Ha invece accolto la domanda risarcitoria. Il giudice ha ritenuto illegittima la privazione dell'integrale sostegno scolastico, rilevando che la situazione del minore e gli atti collegiali evidenziavano con sufficiente certezza la necessità del sostegno per l'intero orario scolastico e che l'assegnazione di un numero inferiore di ore non era adeguatamente motivata. Quanto alla responsabilità, ha ritenuto sufficiente l'allegazione dell'illegittimità dell'atto e della mancanza di diligenza, escludendo che l'Amministrazione potesse giustificarsi con incertezza normativa o difficoltà interpretative, data la chiarezza della situazione concreta. Il nesso causale è stato ravvisato nella temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, ritenuta idonea a produrre danni allo sviluppo della personalità del minore e alla famiglia. La quantificazione è stata rimessa al criterio equitativo di 1.000 euro per ogni mese di privazione del monte ore necessario, dal 15 settembre 2025 fino alla data dell'effettivo incremento delle ore in esecuzione dell'ordinanza cautelare; l'Amministrazione è stata condannata a effettuare il relativo calcolo e a corrispondere il risarcimento ai ricorrenti. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido anche alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'anno scolastico cui si riferivano gli atti impugnati era ormai concluso.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria da provvedimento illegittimo è stata accolta, ritenendo sussistenti illegittimità, danno e nesso causale e liquidando il danno secondo un criterio equitativo mensile.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
art. 93 c.p.c.
Le spese di lite sono state distratte in favore del procuratore antistatario.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4
La pronuncia ha disposto l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
d.lgs. 196/2003, art. 52, commi 1, 2 e 5
La Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e i dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando l'anno scolastico cui si riferisce l'assegnazione delle ore di sostegno è ormai concluso, la domanda di annullamento degli atti relativi diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo la permanenza di utilità ulteriori, come la domanda risarcitoria.
- L'assegnazione del sostegno a un alunno con disabilità deve essere determinata sulla base dell'effettivo fabbisogno individuale risultante dalla diagnosi funzionale e dagli atti del PEI; l'attribuzione di un numero di ore inferiore all'orario scolastico richiede una motivazione adeguata e specifica.
- La temporanea diminuzione delle ore di sostegno rispetto a quelle necessarie in relazione alla patologia certificata può integrare un danno risarcibile allo sviluppo della personalità del minore e alla sua famiglia, quando sussistano illegittimità dell'atto e nesso causale.
- Ai fini della responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo, il privato può assolvere l'onere di allegazione indicando l'errore amministrativo, l'illegittimità dell'atto e la mancanza di diligenza; l'amministrazione non può invocare difficoltà interpretative quando gli atti del caso concreto rendano evidente il fabbisogno di sostegno.
- In via equitativa, il danno da privazione del sostegno può essere parametrato a un importo mensile forfettario, computato dal provvedimento che ha assegnato le ore insufficienti fino all'effettivo ripristino del monte ore necessario.
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