Sentenza del 29/01/2016 n. 1687 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE - Art. 6, comma 1, lett.a), del d.P.R. n. 601 del 1973 - Riduzione a metà dell'imposta per gli enti ospedalieri - Applicabilità alle aziende sanitarie locali - Esclusione - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato il riconoscimento, da parte della Commissione tributaria regionale, del diritto dell'azienda sanitaria locale al rimborso del 50% dell'IRPEG versata per gli anni 2001-2005. In particolare, ha sostenuto che la riduzione alla metà dell'imposta prevista per gli enti ospedalieri dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973 non fosse applicabile alle aziende sanitarie locali. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso incidentale, contestando invece il trattamento fiscale dei redditi derivanti dagli immobili strumentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e rigettato quello incidentale dell'azienda sanitaria. Ha stabilito che la riduzione alla metà dell'IRPEG prevista per gli enti ospedalieri non si applica alle aziende sanitarie locali, neppure mediante interpretazione estensiva, perché le ASL svolgono funzioni ulteriori e diverse rispetto agli originari enti ospedalieri, i quali hanno conservato una propria autonomia come aziende ospedaliere o presidi ospedalieri. La Corte ha tuttavia confermato che, per le attività istituzionali sanitarie, i redditi fondiari degli immobili strumentali non si trasformano in redditi d'impresa e devono essere determinati separatamente. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Riduzione alla metà dell'IRPEG per gli "enti ospedalieri"
L'agevolazione è soggettiva e riguarda esclusivamente gli enti espressamente indicati dalla norma. Non può essere estesa alle aziende sanitarie locali, neppure in via interpretativa, perché queste non sono giuridicamente equivalenti agli enti ospedalieri.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Ha disciplinato la trasformazione e l'organizzazione del servizio sanitario, dando luogo ad aziende sanitarie locali con funzioni più ampie rispetto a quelle degli originari enti ospedalieri.
Art. 88, comma 2, lett. b), T.U.I.R. previgente, ora art. 74 T.U.I.R.
Non costituisce esercizio di attività commerciale "l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali"
Le attività istituzionali sanitarie svolte dalle ASL non sono considerate commerciali ai fini reddituali.
Art. 40, comma 1, T.U.I.R. previgente
Non opera la trasformazione dei redditi fondiari degli immobili strumentali in reddito d'impresa quando gli immobili sono utilizzati per attività istituzionali sanitarie non commerciali.
Art. 108 T.U.I.R. previgente
Il reddito complessivo degli enti interessati deve essere determinato sommando separatamente le diverse categorie reddituali, inclusi i redditi fondiari.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali soggettive, riferite espressamente a una determinata categoria di enti, non si estendono automaticamente a soggetti successivamente istituiti o riorganizzati, anche se perseguono finalità simili.
- L'interpretazione estensiva di un beneficio fiscale non è ammessa quando il nuovo soggetto svolge funzioni ulteriori e diverse rispetto alla categoria agevolata dalla legge.
- Per stabilire se un ente pubblico possa beneficiare di un'agevolazione occorre verificare sia la sua qualificazione giuridica sia la continuità normativa e funzionale rispetto al soggetto originariamente previsto dalla norma.
- La mancata applicazione di un'agevolazione non comporta necessariamente la natura commerciale di tutte le attività dell'ente: le attività istituzionali sanitarie possono restare non commerciali, con determinazione separata dei redditi fondiari e degli altri redditi.
- In casi analoghi, è necessario distinguere tra la spettanza di un'agevolazione soggettiva e le regole ordinarie di determinazione del reddito applicabili alle attività istituzionali dell'ente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 gen 2016Sentenza del 29/01/2016 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 29 gen 2016Sentenza del 29/01/2016 n. 188 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 gen 2016Sentenza del 29/01/2016 n. 190 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 gen 2016Sentenza del 29/01/2016 n. 224 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 gen 2016Sentenza del 29/01/2016 n. 581 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 29 gen 2016Sentenza del 29/01/2016 n. 1682 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →