Cassazione Penale, Ordinanza n. 28962/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, di condanna per il delitto di evasione, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti riguardavano: la contestazione del giudizio di responsabilità, la dedotta sussistenza della scriminante dello stato di necessità e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che i motivi erano in parte meramente ripetitivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, perché miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte erano generici, poiché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, incluso il motivo d'appello sulla tenuità del fatto, ritenuto anch'esso del tutto generico.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indicato come base della condanna per il delitto di evasione.
art. 131-bis c.p.
Richiamato indirettamente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui mancato riconoscimento è stato censurato ma ritenuto non decisivo per genericità del motivo.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, quando esso mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, risultando generico o assertivo.
- La deduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una censura specifica e confrontata con le ragioni della decisione di merito; altrimenti il motivo è dichiarato inammissibile.
- La sentenza di cassazione non consente una rivalutazione del merito in presenza di motivi che attaccano solo l'apprezzamento delle prove senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
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