Sentenza n. 1585/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 1020/2023 del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 1099/2023 R.G. del 26/10/2023, notificata in data 01/12/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 1° dicembre 2023 e divenuta irrevabile, che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per un totale di € 2.500,00. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di iniziative ministeriali finalizzate all'esecuzione del giudicato. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, al pagamento del dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza proposta ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., diretta a ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto dei termini processuali, la rituale notificazione del titolo esecutivo al Ministero e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'amministrazione non ha fornito prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine biennale previsto dalla sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, il Ministero deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, non potendo l'amministrazione avvantaggiarsi della propria inerzia. È stato nominato sin da subito un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa giustificare la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, conferma la possibilità di azionare la tutela esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza ottemperanda.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine temporale fissato dal giudicato per fruire di un beneficio economico è ormai decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; l'organo incaricato dell'ottemperanza deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- L'amministrazione non può invocare il decorso del termine per la fruizione del beneficio, quando tale decorso sia dipeso dalla propria condotta omissiva, per sottrarsi all'adempimento dell'obbligo stabilito dal giudicato.
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