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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4577/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che: assolveva tutti dai reati di estorsione e turbativa d'asta ma confermava la condanna di Labate Michele per associazione mafiosa (ruolo di promotore) e confermava le condanne di Remo Pasquale e Remo Giovanni per concorso esterno nella stessa cosca. I motivi principali dedotti con i ricorsi in Cassazione includevano: mancata riferibilità temporale e scarsità probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori e della testimone, censure sulla valutazione delle intercettazioni e degli atti di prova, apparente contraddittorietà fra l'assoluzione per il reato di cui all'art. 513-bis c.p. (mancanza di prove di minaccia) e l'utilizzo dello stesso fatto (sviamento della concorrenza) per fondare il concorso esterno; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificate con formule apodittiche; vizi nella determinazione della pena (richiamo generico all'art. 133 c.p.); e carenza di motivazione sulla confisca dei beni (in particolare per i Remo) rispetto ai reati per i quali erano stati assolti.

La decisione

Per Labate Michele: il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha confermato la qualificazione della cosca Labate come mafia storica ('ndrangheta) e la sussistenza del ruolo apicale di Labate; ha ritenuto lecita e motivata la valutazione che valorizza le massime di esperienza in rapporto a mafie storiche e ha considerato convergenti e riscontrate le dichiarazioni dei collaboratori. Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. Per Remo Pasquale e Remo Giovanni: i ricorsi sono stati in parte accolti. La Cassazione ha ravvisato contraddittorietà logica tra l'assoluzione per l'art. 513-bis (mancanza di prova della minaccia/violenza) e la conferma della responsabilità per concorso esterno fondata, invece, proprio sull'uso del potere di intimidazione della cosca; ha altresì riscontrato carenza di motivazione circa la confisca dei beni, considerata senza adeguata relazione con i reati per cui i ricorrenti erano stati assolti. Per questi profili la sentenza impugnata è stata annullata nei loro confronti e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Conseguentemente, al rigetto del ricorso di Labate è seguita la conferma delle statuizioni favorevoli alla pubblica accusa nei suoi confronti (condanna per associazione mafiosa) e l'ordine di rifare il giudizio per i due Remo sui punti annullati; inoltre sono confermati i principi sui costi di giudizio e sulle statuizioni accessorie secondo quanto precisato in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma sull'associazione di tipo mafioso è stata interpretata valorizzando le massime di esperienza per le mafie storiche: quando l'associazione è consolidata e dotata di capitale criminale e radicamento, l'affiliazione, specie se con funzioni apicali, può implicare stabilità e permanenza del vincolo associativo senza necessitare della prova di manifestazioni immediate del "metodo mafioso" nel periodo esatto contestato

  • art. 513-bis cod. pen.

    Il reato di violenza o minaccia per esercizio di attività economica (513-bis) richiede la prova di atti di violenza o minaccia (anche implicita). La sentenza di merito aveva assolto per carenza di prova della minaccia, e la Cassazione ha ritenuto che non si potesse poi utilizzare contraddittoriamente l'evocazione del potere intimidatorio per fondare il concorso esterno senza spiegare il rapporto logico

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri per la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 con espressioni generali (es. "pena congrua") salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale, caso in cui è richiesta motivazione più analitica

  • art. 192 cod. proc. pen.

    L'articolo è richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle chiamate in correità e delle dichiarazioni di terzi (collaboratori/testimoni): la valutazione deve rispettare i criteri di attendibilità e riscontro previsti dalla giurisprudenza, evitando valutazioni puramente arbitrarie

  • art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    La norma sui procedimenti connessi/collegati è stata utilizzata per consentire il riscontro reciproco tra dichiarazioni rese in procedimenti collegati, purché attendibili e dotate di riscontri indipendenti

Massime di principio

  • Per le mafie "storiche" (es. 'ndrangheta) il giudice può integrare la valutazione probatoria con massime di esperienza: il ruolo apicale provato in un periodo anteriore può ragionevolmente essere ritenuto persistente in un arco temporale immediatamente successivo se sussistono convergenze probatorie
  • Le dichiarazioni di collaboratori e di persone in correità possono dar luogo a riscontri reciproci e a prove individualizzanti se esistono elementi indipendenti che ne confermano l'attendibilità; la mera genericità o la collocazione temporale anteriore non esclude automaticamente il valore probatorio, ma richiede motivazione specifica
  • Non è ammissibile una motivazione contraddittoria che assolve per il mancato accertamento della minaccia (art. 513-bis) e poi utilizza l'evocazione del potere intimidatorio come elemento decisivo per la condanna per concorso esterno; il giudice deve esplicitare il nesso causale tra la condotta e l'utilità apportata all'associazione
  • La confisca dei beni richiede motivazione che colleghi i beni ai reati accertati: l'annullamento della condanna per reati rilevanti ai fini della confisca impone che il giudice di merito riconsideri la fondatezza della misura patrimoniale
  • Sul trattamento sanzionatorio, il giudice di merito gode di ampia discrezionalità ma deve comunque indicare in termini logici e non meramente rituali l'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la motivazione generica è sufficiente salvo casi di pena sproporzionata rispetto ai parametri edittali

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