Sentenza del 08/11/2018 n. 2615 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - imposte ipocatastali - separazioni tra coniugi - assetto globale dei rapporti patrimoniali - esenzione - consegue. Separazione tra coniugi - atti dispositivi immobiliari - esenzione fiscale - consegue - interesse dei figli - è implicito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale agli atti di trasferimento immobiliare stipulati nell'ambito di una separazione consensuale tra coniugi. La questione è se l'esenzione operi soltanto per gli atti strettamente necessari alla separazione, all'affidamento o al mantenimento dei figli e del coniuge, oppure anche per gli atti con cui i coniugi definiscono complessivamente i propri rapporti patrimoniali. È stato ritenuto irrilevante che il trasferimento sia solo occasionalmente collegato alla separazione, che non riguardi direttamente i figli o la casa familiare, che la separazione rappresenti soltanto l'occasione dell'operazione, nonché la forma negoziale utilizzata e il regime patrimoniale dei coniugi. Resta salvo il caso di una finalità elusiva dimostrata.
La decisione
La decisione riconosce l'applicabilità dell'esenzione fiscale agli atti dispositivi immobiliari previsti dagli accordi di separazione consensuale, anche quando tali atti realizzano un assetto globale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e non sono indispensabili per ottenere la separazione. L'interesse dei figli è considerato implicitamente ricompreso nella sistemazione complessiva della crisi familiare, ma non costituisce una condizione autonoma e necessaria per beneficiare dell'esenzione. L'unico limite indicato è la presenza di una finalità elusiva effettivamente dimostrata.
Norme richiamate
Normativa sull'esenzione fiscale degli atti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio
L'esenzione comprende gli atti, anche immobiliari, con cui i coniugi regolano i propri rapporti patrimoniali nell'ambito della separazione consensuale, senza che sia necessario dimostrare che ciascun atto sia indispensabile alla separazione o direttamente collegato al mantenimento dei figli o alla casa familiare.
Imposte di registro, ipotecaria e catastale
I trasferimenti immobiliari inseriti negli accordi di separazione consensuale possono beneficiare dell'esenzione congiunta, indipendentemente dalla forma negoziale, dal regime patrimoniale dei coniugi e dalle condizioni personali dei figli, salvo il caso di abuso o finalità elusiva.
Massime di principio
- Gli accordi di separazione consensuale possono disciplinare in modo complessivo i rapporti patrimoniali dei coniugi; gli atti immobiliari attuativi non perdono l'esenzione solo perché non sono strettamente indispensabili alla separazione.
- Non è necessario dimostrare un collegamento diretto tra il trasferimento immobiliare e l'affidamento, il mantenimento dei figli o l'assegnazione della casa familiare.
- La natura occasionale del trasferimento rispetto alla separazione, la forma dell'atto e il regime patrimoniale scelto dai coniugi non escludono di per sé il beneficio fiscale.
- L'esenzione non è però automatica in presenza di un'operazione artificiosa: l'Amministrazione può contestarla se dimostra una finalità elusiva o abusiva.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare che l'atto sia effettivamente inserito nell'accordo di separazione e costituisca parte della sistemazione della crisi familiare, anche se realizza un riequilibrio patrimoniale ampio tra i coniugi.
Testo integrale
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