Cassazione Civile, Ordinanza n. 00827/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla domanda risarcitoria proposta dai familiari di una vittima degli eventi franosi di Sarno del 5 maggio 1998, a seguito dei quali era stata accertata in sede penale la responsabilità del sindaco per omicidio colposo plurimo con condanna generica al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva condannato in solido i convenuti al pagamento delle somme dovute agli attori e aveva accolto la domanda di regresso proposta dalle amministrazioni statali nei confronti dell’autore immediato del fatto, rigettandola invece verso il Comune. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto del regresso contro il Comune, ritenendo che, in ipotesi di responsabilità per fatto altrui, non sia esperibile il regresso ex art. 2055, comma 2, c.c. tra responsabili indiretti, potendo invece il responsabile indiretto agire verso l’autore materiale del fatto ai sensi dell’art. 1298, comma 1, c.c. I ricorrenti hanno censurato tale impostazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 28 Cost., 22 e 23 d.P.R. n. 3/1957, 185 c.p., 2043, 2049 e 2055, comma 2, c.c., sostenendo che, per immedesimazione organica e per la natura delle funzioni pubbliche esercitate dal sindaco, la responsabilità sarebbe diretta anche del Comune e delle amministrazioni statali; con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 185 c.p., 2043, 2049 e 2055, commi 2 e 3, c.c., affermando che il regresso ex art. 2055 c.c. sarebbe ammesso anche tra coobbligati solidali con titoli di responsabilità diversi, non limitandosi ai soli casi di responsabilità per fatto proprio colpevole. La Corte di cassazione ha però dichiarato l’intero ricorso inammissibile perché la copia autentica della sentenza impugnata non recava la data di pubblicazione e non era stata fornita altra prova di tale data; pertanto, ai fini del termine breve di impugnazione, ha fatto riferimento alla data di deliberazione della sentenza d’appello, risultando il ricorso notificato oltre il termine annuale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il secondo controricorso del Comune, perché nel giudizio di cassazione il controricorso deve essere proposto con un unico atto e la successiva notifica di un nuovo controricorso non è consentita salvo che sostituisca un atto viziato o con notificazione nulla, ipotesi non ricorrente. Nel merito processuale, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività: la sentenza impugnata prodotta in copia autentica non indicava la data di pubblicazione e nessun altro documento la provava; di conseguenza, la tempestività dell’impugnazione è stata valutata con riferimento alla sola data di deliberazione della sentenza d’appello, anteriore alla pubblicazione indicata nel ricorso. Poiché la notifica del ricorso è avvenuta il 22 marzo 2022, la Corte ha ritenuto superato il termine di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato le amministrazioni ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Sarno, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario; ha escluso, invece, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, trattandosi di Amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 28 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità diretta dell’ente pubblico per il fatto del sindaco quale organo.
art. 22 d.P.R. n. 3 del 1957
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della responsabilità dell’amministrazione per il fatto del dipendente o funzionario pubblico.
art. 23 d.P.R. n. 3 del 1957
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della responsabilità e del regresso nelle ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione.
art. 185 c.p.
Richiamato dai ricorrenti quale base del diritto al risarcimento del danno derivante da reato.
art. 2043 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come norma generale dell’illecito aquiliano.
art. 2049 c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della responsabilità per fatto altrui.
art. 2055, comma 2, c.c.
La Corte d’appello lo aveva ritenuto non applicabile al regresso tra responsabili indiretti; i ricorrenti sostenevano invece che il regresso sia ammissibile anche tra coobbligati con titoli diversi.
art. 2055, comma 3, c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il criterio della divisione in parti uguali presuppone una nozione oggettiva di colpa.
art. 1298, comma 1, c.c.
Richiamato dalla Corte d’appello come base del regresso del responsabile indiretto verso l’autore immediato del fatto lesivo.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Usato come parametro per verificare la tardività del ricorso in assenza della data di pubblicazione della sentenza impugnata.
art. 366 c.p.c.
Applicato al controricorso, nel senso che esso deve essere proposto con un unico atto, salvo sostituzione di un precedente atto viziato.
art. 370, comma 1, c.p.c.
Richiamato per verificare la tempestività del controricorso rispetto alla notifica del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato soggette a prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la tempestività del ricorso deve essere dimostrata dalla parte ricorrente; se la copia autentica della sentenza impugnata non reca la data di pubblicazione e tale dato non risulta altrimenti provato, il termine per impugnare non può essere calcolato sulla base della sola allegazione difensiva, ma occorre fare riferimento alla data risultante dagli atti disponibili, con possibile declaratoria di tardività.
- Il controricorso in cassazione deve essere proposto con un unico atto; la successiva notificazione di un nuovo controricorso è inammissibile, salvo che serva a sostituire un precedente atto viziato o una notificazione nulla.
- Il regresso ex art. 2055 c.c. non può essere automaticamente esteso alle ipotesi in cui il titolo della responsabilità sia qualificato come responsabilità per fatto altrui, secondo l’impostazione seguita dalla Corte territoriale nel caso esaminato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per tardività, resta assorbito ogni esame dei motivi di merito relativi alla corretta qualificazione della responsabilità della pubblica amministrazione e ai rapporti di regresso tra coobbligati.
- Le Amministrazioni dello Stato che beneficiano della prenotazione a debito non sono tenute al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
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