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Sentenza

Sentenza n. 2338/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 43563 presentata in data 16 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato Universidad Europea - Spagna

Giustizia amministrativa202512116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 16 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. Ha dedotto l'avvenuta scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi comprovanti l'adozione del provvedimento finale o l'assenza dell'obbligo di provvedere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza pronuncia dell'amministrazione. Il Ministero è individuato quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. In base all'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, l'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; ai sensi del comma 6, deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi, qualora siano richieste integrazioni. Poiché alla data del ricorso non risultava adottato alcun provvedimento espresso, il Collegio ha accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento ministeriale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l'illegittimità dell'inerzia e ordinare all'amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e può richiedere le integrazioni necessarie.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Impone l'adozione del provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l'eventuale integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e ora Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nell'azione avverso il silenzio, la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere richiede e, in assenza di elementi contrari, è dimostrata dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere le integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Quando sia previsto un termine per la verifica della completezza documentale e un distinto termine per la decisione finale, il termine massimo per la conclusione del procedimento può comprendere entrambi i periodi, purché l'amministrazione eserciti tempestivamente il potere di richiedere le integrazioni.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato in relazione alle concrete caratteristiche del procedimento, anche considerando l'eventuale natura massiva delle pratiche.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l'esercizio sostitutivo del potere.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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