Cassazione Civile, Ordinanza n. 07631/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto relativo alla realizzazione della struttura di uno studio medico con accesso al pubblico da ingresso indipendente di proprietà della committente. La società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di due fatture del 2009; la committente vi si era opposta, deducendo vizi e inadempimenti dell'opera. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice, revocato il decreto ingiuntivo e condannato la committente al pagamento del solo residuo di euro 523,38 dopo detrazione dell'acconto già versato. In appello la società appaltatrice contestava, tra l'altro, la misura del credito residuo. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava la nullità della sentenza e del procedimento per violazione di giudicato interno, sostenendo che la Corte di appello non avesse riconosciuto un ulteriore credito di euro 1.200,00 per una prestazione extracontrattuale di sradicamento di un albero; con il secondo denunciava omessa pronuncia sui motivi di appello concernenti altre lavorazioni extracontrattuali fatturate e l'erronea inclusione del vespaio tra i vizi, oltre alla contestazione sulla livellina.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha spiegato che non vi era alcun giudicato interno sul credito per lo sradicamento dell'albero, poiché tale importo era già stato considerato dal primo giudice nel computo complessivo del credito della società appaltatrice, insieme al valore dei lavori e al costo del ripristino dei vizi, con conseguente determinazione del residuo finale. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, osservando che la Corte di appello aveva comunque valutato le ulteriori doglianze, ritenendole irrilevanti o ultronee alla luce della risoluzione del contratto e facendo riferimento anche alle spese di ripristino del vespaio e all'irrilevanza della contestazione sulla livellina. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per asserita violazione del giudicato interno e omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché le doglianze dell'appello erano state comunque esaminate e ritenute irrilevanti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per la trattazione camerale e per il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Non sussiste violazione del giudicato interno quando la voce di credito dedotta in cassazione è già stata ricompresa dal giudice di merito nel calcolo complessivo della somma spettante, anche se non isolatamente evidenziata nella motivazione.
- Nel giudizio di appello e in cassazione, la denuncia di omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione le censure, sia pure ritenendole irrilevanti o ultronee rispetto alla decisione adottata.
- In materia di appalto, una volta accertata la risoluzione del contratto per inadempimento, le ulteriori contestazioni su singole lavorazioni possono risultare non decisive se il giudice abbia correttamente ricostruito il saldo finale dovuto tra le parti.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di rimettere in discussione il merito del calcolo del credito quando la sentenza di appello abbia dato conto della base di computo e del criterio seguito dal giudice di primo grado.
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