Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1502/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Annullamento D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Performance Hospital S.r.l. il 23/2/2023: Annullamento determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Performance Hospital S.r.l. il 23/2/2023: annullamento Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12/12/2022 e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Performance Hospital S.r.l. il 23/2/2023: Annullamento D.D. Regione Marche n. 52/2023 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Performance Hospital S.r.l. il 23/2/2023: Annullamento Decreto Regione Toscana 24681 del 14.12.2022 e ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Performance Hospital S.r.l. il 23/2/2023: Annullamento determinazione della Direzione Generale Assessorato Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426 del 14.12.2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Performance Hospital S.r.l. il 24/2/2023: Annullamento decreto n. 29985/GRFVG del 14/12/2022 e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Performance Hospital S.r.l. il 29/3/2023: Annullamento determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell'8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

Giustizia amministrativa202214762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali relativi agli obblighi di payback per i dispositivi medici e successive determinazioni e decreti regionali di quantificazione degli importi dovuti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché diversi provvedimenti regionali adottati nel dicembre 2022 e nel febbraio 2023, relativi agli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota del 25 per cento prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025. Le amministrazioni regionali, tuttavia, non hanno prodotto le attestazioni previste dalla medesima disposizione circa l’avvenuto versamento e non risultava quindi integrato il presupposto per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancava la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell’avvenuto versamento previste dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025. Ha però ritenuto che la richiesta della ricorrente evidenziasse una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, conseguente al versamento della quota ridotta prevista dalla nuova disciplina. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in ragione della sussistenza di giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento dell'importo [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il versamento della quota del 25 per cento estingue l’obbligazione dell’azienda fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti per gli anni considerati. Per la formale cessazione della materia del contendere è necessaria anche la produzione in giudizio delle attestazioni regionali previste dalla norma.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    La disposizione individua gli obblighi gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici, richiamati dalla disciplina sopravvenuta sul versamento della quota ridotta.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015

    La disposizione concerne i provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    La disposizione è richiamata dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 quale fonte degli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando la parte abbia chiesto la cessazione della materia del contendere ma non risultino integrati tutti i presupposti formali richiesti per quest’ultima declaratoria.
  • Quando una disciplina sopravvenuta subordina la cessazione della materia del contendere alla produzione in giudizio di specifiche attestazioni amministrative, la loro mancanza impedisce tale declaratoria, senza però escludere che gli stessi fatti possano dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Il versamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per gli obblighi di payback dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 estingue l’obbligazione dell’azienda fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi riferiti a tali annualità.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.