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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01590/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da un intervento edilizio effettuato su un immobile sito in Golfo Aranci: i proprietari convenuti avevano demolito il precedente manufatto e realizzato una nuova costruzione che, secondo la vicina proprietaria, era stata edificata in aderenza al suo immobile, si estendeva oltre la sagoma preesistente e si elevava rispetto al vecchio fabbricato. L'attrice chiedeva l'accertamento della violazione delle distanze legali dal confine e delle distanze relative a luci e vedute, deducendo inoltre la violazione dell'art. 901 c.c. per la formazione di un muro in aderenza e dell'art. 906 c.c. per un balcone e un terrazzo prospicienti il suo fondo. Il Tribunale aveva respinto la domanda all'esito di CTU; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, applicando il principio di prevenzione e ritenendo legittima la costruzione a confine, oltre a rilevare che le ulteriori censure sulle luci e vedute non erano specificamente coltivate. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione di legge, lamentando che la Corte territoriale avesse interpretato in modo errato il PUC comunale, si fosse discostata dalla CTU e avesse applicato indebitamente il principio di prevenzione, oltre a omettere la valutazione di documenti e circostanze fattuali; con il secondo deduceva omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia sulla domanda relativa a luci e vedute, oltre che su una pretesa usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato la violazione del requisito di specificità dell'art. 366 c.p.c., perché la censura era frammentaria, non indicava con precisione le norme asseritamente violate né raffrontava in modo intellegibile le affermazioni di diritto della sentenza impugnata con i precetti invocati, risolvendosi inoltre in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha anche richiamato la correttezza dell'accertamento in fatto della natura della veranda e del terrapieno e dell'applicazione della regola della prevenzione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la doglianza era inammissibile sia perché, essendo stato l'appello introdotto nel 2017 e non essendovi divergenza tra le rationes di primo e secondo grado, operava il filtro dell'art. 348-ter c.p.c., sia perché il motivo, pur formalmente evocando l'omesso esame di un fatto decisivo, in sostanza denunciava una omessa pronuncia su domande senza configurare correttamente un vizio di nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; il motivo che denunci violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate e confrontarle in modo puntuale con la sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione o falsa applicazione di legge richiede argomentazioni intelligibili e specifiche sul contrasto tra decisione e norma.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per mascherare una doglianza di omessa pronuncia.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando l'appello è rigettato confermando la decisione di primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità della sentenza; non basta lamentare motivazione insufficiente o mancata valutazione del fatto.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 901 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione della disciplina sulle luci e vedute e sul muro in aderenza.

  • art. 906 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione delle distanze per luci e vedute, con particolare riferimento a balcone e terrazzo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduca violazione di legge deve essere costruito con specificità: occorre indicare le norme violate, riportare le affermazioni decisive della sentenza impugnata e spiegare in modo puntuale il contrasto tra queste e i precetti invocati.
  • Non è ammissibile utilizzare il ricorso per cassazione per chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare l'apprezzamento di CTU, documenti e risultanze fattuali compiuto dal giudice di merito.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la critica, nella sostanza, mira a censurare l'interpretazione della domanda o a far valere una pretesa omessa pronuncia senza configurare correttamente il relativo vizio di nullità.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se non si dimostra una diversità delle rationes decidendi o dei fatti posti a base delle due decisioni.
  • Nel tema delle distanze tra costruzioni, la regola della prevenzione può essere applicata anche alla luce delle previsioni urbanistiche locali, ma la sua corretta applicazione e l'accertamento della natura delle opere costituiscono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se non nei limiti propri del vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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