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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17063/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, tutti riconducibili al vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: 1) presunta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa le dichiarazioni della sorella Maria Barnat e l'assenza di accertamento della causale dell'omicidio; 2) censura sulla valutazione della telefonata alle 19:53 e dell'sms alle 19:55 provenienti dal cellulare dell'imputato, che secondo la difesa dimostrerebbero che la vittima era ancora viva e che l'imputato non si trovava con lei a quell'ora; 3) contestazione della qualificazione come riconducibile all'imputato della macchia ematica rinvenuta sul muro e sulla bottiglia, con spiegazione alternativa fornita dall'imputato (ferita al dito il 4 novembre); 4) critica all'accertamento dell'orario della morte: l'autopsia indicava un intervallo di 20-30 ore prima del sopralluogo, per cui la difesa sostiene l'impossibilità logica che l'aggressione attribuita all'imputato abbia determinato la morte in tempi compatibili con la ricostruzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e, in parte, inammissibile, con conseguente rigetto. Ha ritenuto legittime le motivazioni delle sentenze di merito (GIP e Corte d'assise d'appello) che avevano valorizzato una pluralità di elementi indiziari convergenti: intercettazioni ambientali e telefoniche, dichiarazioni testimoniali (inclusa la sorella, valutata nella complessità), riscontri ematici su muro e bottiglia, nonché condotte successive al fatto (allontanamento e rientro in Romania). Sul punto della telefonata/sms e sul window-time dell'autopsia la Corte ha escluso un vizio di motivazione idoneo a invertire la valutazione di merito, richiamando il divieto per la cassazione di sindacare nuovamente il valore probatorio degli elementi. Conseguentemente è stata confermata la condanna inflitta in sede di merito: pene principali (anni sedici di reclusione), pene accessorie, risarcimento in favore della parte civile e applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Criterio di ammissibilità e di sindacato in cassazione: la censura deve concernere vizi di motivazione manifesti, contraddittori o illogici. La Corte ha applicato la regola limitando il controllo alla congruenza e logicità della motivazione e rifiutando rivalutazioni del merito o diverso apprezzamento probatorio.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. dalla legge 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137

    Prevede che in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini, il pubblico ministero possa formulare richieste scritte; nel procedimento in esame il Sostituto Procuratore generale ha depositato richieste scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (richiamato in relazione alle modifiche legislative)

    art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    Norma richiamata nel testo per l'applicabilità delle disposizioni procedurali antecedenti; utilizzata per chiarire la compatibilità delle regole procedurali citate rispetto alle modifiche legislative intervenute.

  • d.l. 31/10/2022, n. 162 e legge 30/12/2022, n. 199 (conversione)

    d.l. 31/10/2022, n. 162; legge 30/12/2022, n. 199

    Dettaglia il quadro di norme procedurali e temporali citate nella decisione con riferimento alla disciplina delle comunicazioni e della discussione; nella sentenza è richiamato per spiegare l'operatività delle disposizioni applicate.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammesso un sindacato libero e complessivo sulle prove: il gravame deve evidenziare vizi della motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità o mancata pronuncia) e non limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti.
  • Le dichiarazioni testimoniali, anche se contraddittorie in passaggi, possono rimanere utili se valutate nel complesso insieme ad altri elementi e la loro attendibilità è rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicità della valutazione.
  • Elementi tecnici (es. telefonate, sms, esami autoptici) non travolgono automaticamente una ricostruzione che appare coerente se esistono evidenze corroborative (intercettazioni, riscontri ematici, comportamenti post-fatto come la fuga o il tentativo di inquinare le tracce).
  • La presenza di postumi comportamentali dell'imputato (allontanamento, rientro in altro Stato, dichiarazioni intercettate e tentativi di depistaggio) costituisce elemento indiziario importante e può neutralizzare spiegazioni alternative che non siano adeguatamente corroborate.
  • Le critiche che in sostanza sollecitano una rivalutazione del merito (ad es. sul risultato dell'autopsia o sulla dimensione della macchia ematica) sono inammissibili in cassazione se non connesse a un vizio della motivazione riconoscibile entro i limiti di legge.

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