Cassazione Penale, Sentenza n. 22934/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in appello per il reato di truffa ai danni dell'INPS con la contestazione di essersi fatto assumere fittiziamente come bracciante agricolo presso l'azienda "Bilardi", senza mai svolgere attività, denunciando falsamente un numero di ore di lavoro superiore a 102 per ottenere indennità di disoccupazione e dichiarando falsamente stato di malattia per ottenere ulteriori emolumenti assistenziali. Il ricorso in Cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe ribaltato l'assoluzione del Tribunale senza fornire la necessaria "motivazione rafforzata" richiesta in caso di progressione processuale non conforme, basandosi su indizi insufficienti (in particolare l'assenza di prove specifiche di coltivazione di ortaggi sul terreno) e non tenendo conto della plausibilità che il ricorrente avesse effettivamente lavorato dato l'ampio appezzamento (circa 77 ettari) e la documentata attività agricola dell'azienda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che, in caso di ribaltamento della decisione di primo grado, la Corte d'appello è tenuta a fornire una motivazione rafforzata che affronti puntualmente le argomentazioni del giudice di primo grado; nel caso concreto la riforma della sentenza assolutoria si è basata su un ragionamento indiziario insufficiente (l'assenza di prove certe di coltivazione di ortaggi) e non era idonea a dimostrare che il ricorrente non avesse mai lavorato per l'azienda Bilardi, alla luce delle altre emergenze processuali (estensione dei terreni, fatturato e necessità di manodopera). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la formula "perché i fatti non sussistono".
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
La celebrazione del procedimento è avvenuta con contraddittorio scritto secondo la norma richiamata; si tratta di un dato procedurale che non esime il giudice d'appello dall'obbligo di motivazione rafforzata in caso di inversione del giudizio di responsabilità.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 6682 del 4.2.1992 (Musumeci, Rv 191229)
Sez. U, n. 6682 del 4.2.1992, Musumeci, Rv 191229
Principio secondo cui, nelle "progressioni processuali" non conformi (ribaltamento dell'esito), la decisione di appello deve fornire una motivazione dettagliata e rafforzata che esamini il materiale probatorio valutato dal primo giudice e giustifichi le conclusioni difformi.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma una decisione di primo grado (assolutoria o di condanna) deve fornire una motivazione "rafforzata" che affronti specificamente le ragioni della sentenza impugnata e riconsideri il materiale probatorio.
- Indizi isolati o deboli non sono sufficienti a sovvertire un'assoluzione: la decisione di condanna in appello richiede elementi probatori convergenti e idonei a dissipare i dubbi sollevati dal giudice di primo grado.
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando ritiene che i fatti contestati non siano sussistenti (mancanza di prova tale da escludere la fattispecie), con la formula "i fatti non sussistono".
- In reati basati su comportamenti fraudolenti verso enti assistenziali (es. truffa all'INPS), è essenziale valutare il quadro indiziario nel suo complesso (dimensione aziendale, documentazione economica, esigenze di manodopera) prima di assumere che una posizione lavorativa sia stata del tutto fittizia.
- L'adozione di modalità processuali speciali (es. contraddittorio scritto ex d.l. 137/2020) non riduce gli obblighi di motivazione del giudice, soprattutto in caso di inversione delle valutazioni di responsabilità.
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