Sentenza n. 523/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza Tribunale di Milano n. 4586/2020 non impugnata e munita di formula esecutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserita mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4586/2020, passata in giudicato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, cessionaria dei crediti originariamente vantati da un'impresa nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, ha chiesto l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, sostenendo che il Ministero avesse corrisposto soltanto una parte del capitale e degli interessi. La sentenza del Tribunale di Milano aveva accertato il credito in euro 701.669,56 oltre agli interessi commerciali dalla scadenza delle singole fatture, dato atto del pagamento in corso di causa della somma capitale, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente al pagamento degli interessi e delle spese processuali. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso, documentando l'integrale esecuzione del giudicato. La controversia ha richiesto l'interpretazione del dispositivo e della motivazione della sentenza civile, nonché la verifica dei pagamenti effettuati.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, nell'ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo è vincolato rigidamente al contenuto del giudicato e può svolgere soltanto un'attività esecutiva, diretta ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo e ad attuare quanto deciso, senza integrare, specificare o modificare la sentenza civile né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Dalla lettura congiunta del dispositivo e della motivazione della sentenza del Tribunale di Milano è risultato che il capitale di euro 701.669,56 era già stato integralmente pagato in corso di causa; dopo la revoca del decreto ingiuntivo restavano dovuti soltanto gli interessi commerciali e le spese legali. Tali somme risultavano documentariamente versate dal Ministero. Il richiamo, contenuto nella motivazione della sentenza civile ma non nel dispositivo, all'art. 1194 c.c. sull'imputazione dei pagamenti non poteva prevalere sul chiaro contenuto decisorio, anche perché la norma è derogabile. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
in caso di ottemperanza (ex art. 112 del c.p.a.) di decisioni passate in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo è rigidamente vincolato alle risultanze del giudicato stesso
L'azione di ottemperanza è utilizzabile per dare esecuzione al giudicato civile, ma i poteri del giudice amministrativo restano limitati all'attuazione del contenuto della pronuncia, senza possibilità di integrarlo o modificarlo.
art. 1194 c.c.
il riferimento a tale norma, che è peraltro derogabile (si veda il comma 1), non può inficiare quanto risultante chiaramente dal dispositivo della sentenza
Il richiamo alla regola sull'imputazione dei pagamenti agli interessi e al capitale non può alterare il contenuto chiaro del dispositivo del giudicato civile; la disposizione è derogabile.
art. 648 c.p.c.
esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo concessa ex art. 648 del c.p.c.
Il pagamento della sorte capitale effettuato in corso di causa in esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo è stato considerato dal giudice civile e costituisce pagamento già avvenuto del capitale accertato.
Massime di principio
- Nell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo esercita una funzione meramente esecutiva: può accertare l'eventuale omessa o elusiva esecuzione e attuare il comando giudiziale, ma non può integrarlo, interpretarlo in senso innovativo o compiere accertamenti di merito riservati al giudizio di cognizione.
- Quando il giudicato civile è costituito dal dispositivo letto insieme alla motivazione, l'accertamento dell'obbligo esecutivo deve muovere dal contenuto effettivamente deciso; un richiamo contenuto soltanto nella motivazione non può modificare un dispositivo chiaro e incompatibile con una diversa ricostruzione dell'obbligazione.
- Se la sentenza civile accerta un credito capitale e dà atto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale, condannando il debitore per interessi e spese, l'ottemperanza non può essere utilizzata per ottenere nuovamente il pagamento del capitale, salvo che risulti un comportamento omissivo o elusivo rispetto a quanto effettivamente statuito.
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile, non possono essere introdotte domande o questioni che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio ordinario, poiché il giudice amministrativo non dispone di potere cognitorio sul rapporto sostanziale definito dal giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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