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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27971/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da un lodo rituale che aveva riconosciuto a favore della società concessionaria il risarcimento dei danni e dichiarato non dovuto il minimo garantito previsto dalla concessione per il gioco lecito. La corte d'appello ha però dichiarato la nullità del lodo ritenendo che la lite, riguardando il lamentato mancato intervento delle autorità pubbliche contro il gioco illegale e quindi un asserito sovvertimento dell'equilibrio concorrenziale delle scommesse ippiche, rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non fosse compromettibile in arbitri. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 817 c.p.c., sostenendo che la non compromettibilità non era stata tempestivamente sollevata in arbitro e che la questione era stata posta solo come nullità della clausola compromissoria; 2) violazione della normativa sul riparto di giurisdizione amministrativa e ordinaria, sostenendo che non si discuteva dell'esercizio di poteri autoritativi, ma dell'inadempimento contrattuale delle amministrazioni alle obbligazioni della concessione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario e validità dell'arbitrato rituale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla tardiva deduzione della non compromettibilità, poiché la nullità della convenzione arbitrale dipendeva dal preliminare rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario e non si era formato alcun giudicato implicito sulla potestas iudicandi della corte d'appello, che era il primo giudice a dover esaminare la questione. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie relative alle concessioni per scommesse ippiche, quando si deduce il risarcimento del danno derivante dal mutamento delle condizioni economiche del rapporto per il venir meno della riserva pubblica e dalla mancata attivazione di determinati sistemi di raccolta delle scommesse, la controversia attiene alla fase esecutiva e di attuazione del rapporto concessorio, riguarda l'inadempimento della P.A. alle obbligazioni convenzionali e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, potendo essere devoluta ad arbitrato rituale. Di conseguenza ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 817 c.p.c.

    La deduzione della non compromettibilità in arbitri è stata ritenuta inammissibilmente contestata solo in relazione alla tempistica, ma la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato implicito sulla questione di giurisdizione, poiché il giudice d'appello era il primo giudice chiamato a decidere sulla propria potestas iudicandi.

  • art. 5 L. n. 1034 del 1971

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario; la Corte ha accolto la censura sul punto alla luce del principio delle Sezioni Unite.

  • art. 6, comma 2, L. n. 205 del 2000

    Richiamato per sostenere che la controversia non rientrasse nella giurisdizione amministrativa esclusiva ma in quella ordinaria, in quanto avente ad oggetto l'inadempimento della P.A. concedente.

  • artt. 7, 12 e 133, comma 1, lett. c), L. n. 205 del 2000

    Usati dalla ricorrente per contestare la tesi della giurisdizione amministrativa esclusiva; la Corte ha ritenuto corretta la riconduzione della lite alla fase di attuazione del rapporto concessorio e alla giurisdizione ordinaria.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a concessioni pubbliche, la giurisdizione va individuata in base alla natura della domanda: se si lamenta l'inadempimento della pubblica amministrazione alle obbligazioni convenzionali del rapporto paritetico, e non l'esercizio di poteri autoritativi, la lite appartiene al giudice ordinario.
  • Le controversie sulla fase di attuazione di un rapporto concessorio, aventi ad oggetto il risarcimento del danno da mutamento delle condizioni economiche della concessione o da mancata esecuzione di obblighi convenzionali, possono essere devolute ad arbitrato rituale.
  • La nullità della convenzione arbitrale per asserita non compromettibilità non può essere fondata su una preclusione processuale ove il giudice adito sia il primo chiamato a decidere sulla propria giurisdizione o potestas iudicandi.
  • Quando la questione di giurisdizione è stata già risolta da un orientamento delle Sezioni Unite in fattispecie identica, il giudice di legittimità può deciderla anche in sezione semplice applicando il principio di diritto già enunciato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneArbitrato
RamiProcesso civileCommerciale
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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