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Sentenza

Sentenza n. 1511/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1768/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 20.12.2024.

Giustizia amministrativa202600302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza n. 1768/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 1768/2024, pubblicata il 20 dicembre 2024 e passata in giudicato, come attestato il 31 luglio 2025. Hanno documentato la notificazione della sentenza al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito e, secondo quanto accertato dal TAR, è rimasto inadempiente alle statuizioni del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza dei ricorrenti, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, che dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato; spese distratte a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.

    In caso di persistente inottemperanza, il giudice può predisporre la sostituzione dell'amministrazione mediante un commissario ad acta, incaricato di compiere gli adempimenti necessari entro il termine stabilito.

Massime di principio

  • Accertata la persistente inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di eseguirne le statuizioni entro un termine, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento, fissando il termine per gli adempimenti sostitutivi e consentendo la delega nei limiti indicati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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