Cassazione Penale, Sentenza n. 30634/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore contestava l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio. Si sosteneva che tale disposizione non sia applicabile quando l'imputato appellante è detenuto (anche se per altra causa), atteso che le notifiche devono essere eseguite a mani dell'imputato presso la casa circondariale ai sensi dell'art. 156 c.p.p.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso; ritiene fondato il motivo e afferma che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non è applicabile all'imputato detenuto anche se per altra causa. Richiama le Sezioni Unite (Sez. U., n. 12778/2020) e le modifiche di legge (d.lgs. n.150/2022) che prevedono l'obbligo di notificazione a mani nell'istituto di detenzione anche quando la detenzione riguarda causa diversa. Sottolinea inoltre il bilanciamento tra agevolazione delle notificazioni e il diritto d'accesso alla giustizia (art.6 CEDU) e il divieto di introdurre formalità che rendano ingiustificatamente inaccessibile l'impugnazione. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che questa norma (che impone, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione) non trovi applicazione con riferimento all'imputato detenuto, anche se detenuto per altra causa, perché le notificazioni a quest'ultimo devono essere effettuate a mani presso l'istituto penitenziario
art. 156, comma 4, cod. proc. pen.
La disciplina delle notificazioni all'imputato detenuto si applica "anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione"
La norma recepisce il principio per cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno eseguite mediante consegna diretta nel luogo di detenzione anche se la detenzione riguarda altra causa; ciò esclude la deroga mediante elezione di domicilio che renderebbe inapplicabile la notificazione a mani
art. 161, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
L'elezione o la dichiarazione di domicilio sono configurate come atti della persona "non detenuti o internati"
La Corte interpreta la disposizione (come riformulata dal d.lgs. n.150/2022) nel senso che la dichiarazione/elezione di domicilio è atto proprio della persona in condizioni di libertà; l'imputato detenuto è domiciliato ex lege presso l'istituto e potrà eleggere/dichiarare domicilio utilmente soltanto all'atto della scarcerazione (comma 3)
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifiche al codice di rito)
art. 33, comma 1, lett. d) e art. 10, comma 1, lett. h) e lett. o) (riformulazioni richiamate in motivazione)
Le modifiche legislative hanno introdotto l'art. 581, comma 1-ter, e hanno chiarito/rafforzato la disciplina delle notificazioni all'imputato detenuto (art. 156 e art. 161). La Corte interpreta tali modifiche nel senso che non possono essere applicate in modo da ostacolare l'accesso effettivo alla giustizia del detenuto
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione (anche se per causa diversa), le notificazioni devono essere eseguite a mani nel luogo di detenzione e non può essere resa inammissibile l'impugnazione per il mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter
- La dichiarazione o elezione di domicilio è atto proprio della persona non detenuta; il detenuto è domiciliato ex lege presso l'istituto penitenziario e potrà eleggere/dichiarare domicilio utilmente solo dopo la scarcerazione
- Non possono essere imposte formalità processuali che, pur perseguendo l'obiettivo di agevolare le notificazioni, risultino irragionevoli o ingiustificate e compromettano l'accesso effettivo alla giustizia (art.6 CEDU) e il diritto di difesa (art.24 Cost.)
- Se la scarcerazione sopravviene prima della notificazione, l'amministrazione/procura o il difensore possono invitare l'ex detenuto a dichiarare/eleggere domicilio anche per il procedimento diverso, per soddisfare l'esigenza di reperibilità; ciò però non giustifica di regola la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione proposta in detenzione
- In casi analoghi il difensore dovrebbe comunque segnalare la condizione di detenzione e predisporre la notificazione secondo le norme detentive (consegna a mani), evitando di basare la validità dell'impugnazione su adempimenti formali incompatibili con lo stato di detenzione
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