Cassazione Penale, Sentenza n. 27038/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con quattro motivi principali: 1) errore di qualificazione giuridica dei fatti relativi ai capi 14) e 17) (cessione di stupefacenti), sostenendo che i fatti rientrano nella lieve entita' ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 perché l'attivita' sarebbe stata provata solo tramite intercettazioni, senza sequestri e in un arco temporale ristretto; 2) violazione per non aver ammesso una prova decisiva richiesta in dibattimento (escussione della persona offesa per il capo 11), richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite sul dovere di rinnovare l'istruttoria in appello); 3) manifesta illogicita' e contraddittorieta' della motivazione in relazione all'utilizzo di una dichiarazione manoscritta di un coimputato e all'attribuzione del soprannome "Zio" all'imputato, prive di riscontri individualizzanti; 4) omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante lo stato di incensuratezza e l'assenza di elementi ostativi alla resipiscenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali della decisione: la sentenza d'appello e quella di primo grado sono 'doppia conforme' e vanno lette congiuntamente, limitando il sindacato di legittimita' (possibile controllo per travisamento della prova solo in casi specifici e con deduzioni puntuali); i profili dedotti dal ricorrente sono stati ritenuti aspecifici o ripetizioni delle censure gia' svolte in appello; la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria non era stata prospettata in appello e quindi non poteva essere sollevata in cassazione; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche richiamando ruolo e condotte dell'imputato. Conseguenze: inammissibilita' del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
invocato dal ricorrente per la violazione nella qualificazione giuridica
la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimita' sulle valutazioni di merito e richiede specificita' nella deduzione di travisamento della prova
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma sulla lieve entita' del reato di stupefacenti invocata dal ricorrente
la Corte non ha ritenuto sussistente la lieve entita' alla luce del complesso probatorio valorizzato in primo e secondo grado
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
richiamato nel motivo relativo alla mancata ammissione di prova
la Corte rileva che la questione non era stata sollevata in modo valido in appello e quindi e' inammissibile in cassazione
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
norma evocata dal ricorrente con riferimento all'escussione della persona offesa
la mancata ammissione della prova e' stata esaminata alla luce della regolarita' dei motivi d'appello; non essendo stata dedotta in appello, non puo' essere ora valutata
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
richiama il divieto di dedurre in cassazione questioni non prospettate in appello
principio applicato dalla Corte per escludere la valutazione di profili nuovi introdotti in cassazione
art. 609, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
richiamati in relazione ai limiti della cognizione della Corte di legittimita'
la cognizione della Cassazione e' commisurata ai motivi di ricorso che devono riferirsi a quanto dedotto in appello
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
norma sulla specificazione dei motivi d'impugnazione
usata per motivare l'inammissibilita' dei motivi aspecifici che non si confrontano con la motivazione impugnata
legge n. 46 del 2006 (modifica art. 606 lett. e))
citata nella motivazione per il limite del controllo della Corte sulla valutazione delle prove
ricorda la restrizione del sindacato della Cassazione sulle valutazioni di merito, consentendo la verifica solo per travisamento della prova in termini ristretti
art. 616, cod. proc. pen.
applicato per la condanna alle spese e alla ammenda
norma che consente la condanna alle spese e ad una sanzione pecuniaria per la determinazione colposa della causa di inammissibilita'
Massime di principio
- Se la sentenza d'appello conferma in tutto la sentenza di primo grado (doppia conforme), la Cassazione puo' sindacare le valutazioni di merito solo in casi di macroscopico travisamento della prova e mediante deduzioni specifiche e puntuali.
- Questioni nuove o prove non dedotte nel motivo d'appello non possono essere sollevate in cassazione, salvo che si tratti di questioni di ordine pubblico rilevabili d'ufficio; la mancata prospettazione in appello comporta inammissibilita'.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata; decorso in termini generici o mera ripetizione delle censure di grado precedente conduce ad inammissibilita'.
- Le intercettazioni, se adeguatamente valutate e integrate nel complesso probatorio, possono essere sufficienti per l'affermazione di responsabilita'; l'assenza di sequestri non esclude automaticamente la configurazione del reato di spaccio.
- Il rifiuto di concedere le attenuanti generiche e' sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenta manifesta illogicita' o contraddittorieta'; non e' necessario che il giudice elenchi tutti gli elementi favorevoli, basta che citi quelli decisivi.
- Chi propone ricorso per cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e all'ammenda per ricorso manifestamente inammissibile o colposamente determinato.
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