Sentenza del 09/03/2015 n. 1318 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Fermo amministrativo - Cartella di pagamento - Notifica a mani di persona di famiglia - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta valida. La consegna dell'atto a una persona legata al contribuente da un rapporto di parentela o affinità è idonea a far presumere che l'atto venga recapitato al destinatario, anche senza la prova dell'ulteriore requisito della convivenza. Di conseguenza, il preavviso di fermo amministrativo è stato considerato legittimo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità del preavviso di fermo amministrativo, sostenendo che le cartelle di pagamento presupposte non fossero state validamente notificate. L'Agente della Riscossione ha prodotto documentazione attestante la consegna delle cartelle a una persona di famiglia del contribuente.
Norme richiamate
Art. 26, D.P.R. n. 602/1973
La disposizione disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. La consegna a una persona di famiglia del destinatario può essere considerata idonea, purché l'Agente della Riscossione dimostri documentalmente le modalità della notificazione.
Cassazione n. 13063/2006
Il rapporto di parentela o affinità con il destinatario consente di presumere la consegna dell'atto, senza necessità di dimostrare anche la convivenza.
Cassazione n. 11708/2011
Conferma la validità della notifica effettuata a persona di famiglia, valorizzando il vincolo familiare quale elemento presuntivo della consegna al destinatario.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento a un familiare può essere valida anche se non viene provata la convivenza, quando il rapporto di parentela o affinità sia documentato e la consegna risulti regolarmente attestata.
- In caso di contestazione, l'Agente della Riscossione deve fornire la documentazione della notificazione, dalla quale risultino il destinatario, il luogo, la data e la persona che ha ricevuto l'atto.
- La mancata conoscenza effettiva dell'atto da parte del contribuente non comporta automaticamente l'invalidità della notifica, se sono state rispettate le formalità previste dalla legge.
- Un preavviso di fermo amministrativo può essere legittimo quando le cartelle sottostanti risultano validamente notificate e il contribuente non dimostra specifiche irregolarità della notificazione.
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