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Sentenza

Sentenza n. 425/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento - del provvedimento dell’11.07.2002 con il quale è stato assegnato all’esame di maturità 2022 il punteggio finale di 93/100.

Giustizia amministrativa202205018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del punteggio finale di 93/100 nell'esame di maturità 2022, nonché gli atti e i verbali presupposti, inclusi quelli relativi all'attribuzione del bonus e alla valutazione delle prove scritte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il punteggio finale di 93/100 e gli atti presupposti deducendo, con quattro censure, il difetto di motivazione. In particolare, ha contestato l'attribuzione del punteggio integrativo o bonus, sostenendo che le sarebbe spettato il massimo di cinque punti; ha censurato la griglia dei criteri predisposta dalla sottocommissione per l'attribuzione del bonus, ritenendola inidonea a sorreggere una motivazione sufficiente; ha lamentato l'assenza di indicazioni sui punteggi attribuiti agli altri studenti con credito formativo pari o inferiore; infine, ha contestato la valutazione della prova scritta di italiano, rilevando che sull'elaborato non erano presenti segni grafici, correzioni o altre annotazioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente le quattro censure per la loro connessione. Ha ritenuto infondato il difetto di motivazione sia con riferimento al bonus sia con riferimento alla prova scritta di italiano. Secondo il Collegio, il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice alle prove di esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione e contiene in sé la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni, glosse o segni grafici sull'elaborato. Nel caso concreto, la commissione aveva previamente predisposto griglie analitiche e dettagliate: per il bonus, una griglia articolata in gruppi di macro-obiettivi con indicazione dei punteggi conseguibili e di quelli effettivamente attribuiti; per la prova di italiano, una griglia che scomponeva il punteggio complessivo in molteplici elementi valutativi, indicando per ciascuno il punteggio relativo conseguito. Tali griglie consentivano di ricostruire l'iter logico seguito e rendevano i punteggi sufficientemente chiari, adeguati e comprensibili. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 3, ordinanza ministeriale recante le misure relative allo svolgimento dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

    La disposizione disciplina il punteggio integrativo, o bonus, attribuibile dalla commissione esaminatrice; nel caso concreto l'attribuzione è stata ritenuta adeguatamente motivata mediante una griglia analitica predeterminata.

  • art. 87, comma 4-bis c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la celebrazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nelle procedure di esame e concorsuali, il voto numerico attribuito dalla commissione alle prove scritte e orali può esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico-discrezionale e contenere in sé la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni analitiche, purché sia rispettata la disciplina della procedura e siano predeterminati criteri di valutazione idonei a rendere comprensibile il giudizio.
  • La mancanza di glosse, segni grafici o correzioni sull'elaborato non determina, di per sé, un difetto di motivazione del voto attribuito dalla commissione esaminatrice, quando il giudizio numerico sia inserito in un sistema di valutazione fondato su criteri e griglie predeterminati.
  • La predisposizione, prima dello svolgimento delle prove, di griglie puntuali e pertinenti, articolate in elementi o macro-obiettivi con intervalli di punteggio, consente di ricostruire l'iter logico della commissione e rende adeguatamente motivati i punteggi numerici attribuiti.
  • Il punteggio integrativo attribuito dalla commissione esaminatrice è legittimamente motivato quando la commissione individua previamente criteri analitici, indica gli obiettivi rilevanti e dà conto del relativo punteggio conseguito dal candidato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

Testo integrale

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