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Sentenza

Sentenza del 23/06/2015 n. 5700 - Comm. Trib. Prov. Milano

TRUST - SOGGETTIVITÀ PASSIVA AI FINI DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - Carenza di soggettività passiva del trust - Soggettività passiva delle parti istituenti e dei beneficiari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’individuazione del soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e donazioni applicata ai beni vincolati in trust. Il Collegio ha ritenuto che il trust non sia un autonomo soggetto passivo d’imposta, poiché costituisce un vincolo di destinazione e non una persona o un ente titolare dell’obbligazione tributaria. I soggetti eventualmente assoggettabili all’imposta sono le parti istituenti e i beneficiari, in relazione al trasferimento o all’attribuzione dei beni e tenendo conto dei rapporti di parentela, delle franchigie, delle riduzioni e delle aliquote applicabili.

La decisione

La pretesa dell’Ufficio è stata ritenuta soggettivamente illegittima perché diretta nei confronti del trust, che non è il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta, anche se rappresentato dal trustee. Il trust è considerato l’oggetto del negozio giuridico e il vincolo di destinazione gravante sul patrimonio, non il soggetto passivo dell’imposizione. Inoltre, l’imposizione direttamente a carico del trust renderebbe difficilmente determinabili franchigie, riduzioni e aliquote, che dipendono dai rapporti tra disponente e beneficiari.

Norme richiamate

  • Imposta sulle successioni e donazioni applicata ai vincoli di destinazione

    La tassazione riguarda i valori patrimoniali oggetto del vincolo e deve essere riferita ai soggetti effettivamente obbligati, individuabili nelle parti istituenti e nei beneficiari, non al trust considerato in sé.

  • Disciplina civilistica del trust e dei patrimoni separati

    Il trust comporta la separazione dei beni rispetto ai patrimoni del disponente, del trustee e dei beneficiari; tale separazione non attribuisce però al trust una soggettività tributaria autonoma.

Massime di principio

  • Il trust, di regola, non deve essere considerato soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e donazioni: è il vincolo o patrimonio segregato, non il titolare dell’obbligazione tributaria.
  • Gli atti impositivi devono essere indirizzati ai soggetti individuati dalla legge come obbligati, normalmente disponente e beneficiari secondo la concreta struttura e il momento dell’attribuzione patrimoniale.
  • La determinazione dell’imposta deve considerare il rapporto di parentela, le franchigie, le riduzioni e le aliquote applicabili ai beneficiari; tali elementi non possono essere correttamente valutati se il trust viene trattato come soggetto autonomo e i beneficiari restano estranei all’imposizione.
  • Un atto impositivo notificato esclusivamente al trust può risultare illegittimo per difetto di soggettività passiva, anche se il trust è rappresentato dal trustee.
  • La mera segregazione patrimoniale e la rappresentanza del trustee non trasformano il trust in una persona giuridica o in un autonomo contribuente.

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