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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24246/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mansi impugnava la sentenza d'appello che, riformando il primo grado (assoluzione per insussistenza del fatto), aveva riqualificato le condotte contestate da resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) in oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.), condannandolo. Il ricorso deduceva: a) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 c.p.p. per avere la Corte d'appello inflitto una condanna per un fatto radicalmente diverso rispetto all'imputazione originaria (introducendo come elementi nuovi il "luogo pubblico" e la "presenza di più persone"), con pregiudizio per i diritti di difesa; b) vizio di motivazione e violazione di legge perché mancava prova della pubblicità dell'offesa e della presenza di soggetti estranei, elementi ritenuti essenziali per l'art. 341-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia condannato per un "fatto nuovo" non descritto nell'imputazione e, pertanto, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2 c.p.p. (o dell'art. 621 c.p.p.) invece di pronunciarsi con una condanna. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. f), per insussistenza del fatto contestato (assoluzione per art. 337 c.p. perché il fatto non sussiste). Quanto al reato ritenuto "nuovo" (art. 341-bis), la Cassazione ha osservato che, essendo atto nuovo non compreso nell'imputazione originaria, la pronuncia avrebbe dovuto determinare la trasmissione; tuttavia quel reato è ormai estinto per prescrizione (consumazione 2/12/2014, termine di sei anni ai sensi dell'art. 160 c.p.), per cui non è stata disposta la trasmissione e la condanna è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Reato originariamente contestato (resistenza a pubblico ufficiale); il giudice di primo grado aveva assolto per insussistenza del fatto e la Cassazione ha confermato l'assoluzione riconoscendo che la condanna d'appello verteva su fatto diverso.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per il quale la Corte d'appello ha condannato ritenendo sussistenti elementi di pubblicità (luogo pubblico, presenza di più persone). La Cassazione ha qualificato tale accertamento come relativo a un "fatto nuovo" non contestato inizialmente.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Distinzione tra diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto (primo comma) e fatto nuovo/ulteriore (secondo comma). Se il fatto è ontologicamente nuovo il giudice deve trasmettere gli atti al PM, non pronunciarsi con condanna per quel fatto.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità della sentenza quando il giudice decide per un fatto che non corrisponde alla contestazione; la Cassazione ha dichiarato la nullità in virtù della diversa contestazione emersa in appello.

  • art. 518 cod. proc. pen.

    Definisce quando un fatto è "nuovo" (ontologicamente ulteriore, aggiuntivo o alternativo) rispetto all'imputazione originaria; la Corte ha applicato tale nozione per qualificare l'oltraggio come fatto nuovo.

  • art. 621 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di trasmissione degli atti al PM per reato diverso emergente in sede di giudizio; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la trasmissione.

  • art. 620 lett. f) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza; la Cassazione ha annullato senza rinvio per insussistenza del fatto contestato.

  • art. 160 cod. pen.

    Stabilisce termini di prescrizione; la Corte ha ritenuto estinto per prescrizione il reato "nuovo" (341-bis) essendo decorso il termine di sei anni dalla consumazione.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamata solo in relazione alla deposizione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; non incide sulla decisione di merito ma sullo svolgimento del procedimento.

Massime di principio

  • Non è consentito condannare l'imputato per un "fatto nuovo" non descritto nell'imputazione: se emergono elementi che configurano un reato ontologicamente diverso, il giudice deve trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi delle norme procedurali (art. 521, comma 2, e art. 621 c.p.p.) e non pronunciare una condanna per quel nuovo fatto.
  • La riqualificazione del fatto in altra figura di reato è ammissibile solo se la diversa qualificazione resta ancorata allo stesso nucleo fattuale già contestato; se le fattispecie sono strutturalmente diverse e tutelano beni giuridici differenti, si configura un "fatto nuovo".
  • Elementi costitutivi rilevanti per l'integrazione del reato (es. pubblicità dell'offesa, presenza di più persone nel caso di art. 341-bis) devono essere presenti nella contestazione o emergere in modo tale da non precludere il diritto di difesa; la loro introduzione tardiva può comportare nullità.
  • Se il reato nuovo emerge ma è ormai estinto per prescrizione, la trasmissione degli atti può risultare inefficace: la prescrizione va valutata rispetto al momento di consumazione e ai termini applicabili, tenendo presente che l'interruzione/sospensione della prescrizione riguarda solo i fatti per i quali procede il procedimento in corso.
  • La difesa può ottenere l'annullamento della sentenza d'appello quando venga pronunciata una condanna per un fatto non corrispondente all'imputazione originaria, e la Cassazione ha il potere, nelle ipotesi previste, di annullare senza rinvio.
  • In sede di appello il giudice deve applicare correttamente le regole procedurali sulla riqualificazione e trasmissione; un errore di qualificazione può compromettere il giudizio di merito e comportare conseguenze processuali rilevanti (nullità, annullamento senza rinvio).

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