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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40610/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento che aveva applicato la pena concordata di 2 anni e 6 mesi per reati di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990 e che ordinava l'espulsione dello straniero a pena espiata. Il ricorrente denunciava: (1) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 444 e 129 c.p.p., sostenendo che la sentenza non motivava sull'applicabilità dell'art. 129 e sull'assenza di cause di proscioglimento; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 86 d.P.R. 309/1990, lamentando che la sentenza non giustificava la misura di sicurezza dell'espulsione con un accertamento motivato della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata soltanto con riferimento all'ordine di espulsione, rinviando il punto al Tribunale di Alessandria per un nuovo giudizio, perché mancava la motivazione circa la sussistenza concreta della pericolosità sociale necessaria per applicare l'espulsione ex art. 86 DPR 309/1990, anche in caso di patteggiamento. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: il primo motivo (art. 129 c.p.p./art. 444 c.p.p.) è stato ritenuto generico e non idoneo a far emergere in modo chiaro una causa di non punibilità. La pena concordata è quindi rimasta confermata, mentre l'ordine di espulsione è stato cassato e rinviato.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ricorda che, anche quando il giudice emette sentenza su richiesta delle parti, il controllo di legittimità può essere esercitato se dalla sentenza emerge in modo evidente una causa di non punibilità; tuttavia censure generiche non sono ammissibili.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riguarda le ipotesi di proscioglimento. La Corte afferma che l'eventuale omissione di motivazione sull'applicabilità di tale norma può essere valutata in cassazione solo se dal testo della sentenza appare evidente la sussistenza di una causa di non punibilità; nel caso di specie il motivo è stato ritenuto generico e quindi inammissibile.

  • art. 86 d.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'espulsione dello straniero a pena espiata quale misura di sicurezza per reati indicati. La Corte stabilisce che il giudice di merito deve effettuare, anche nella sentenza di patteggiamento, un previo e motivato accertamento della pericolosità sociale dello straniero; l'assenza di tale motivazione legittima l'annullamento limitato dell'ordine di espulsione.

  • artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali relative ai reati in materia di stupefacenti per i quali è stato concordato il patteggiamento. Sono i presupposti materiali del procedimento penale, ma la pronuncia di merito sulla pena concordata non è stata toccata dalla cassazione, salvo la questione connessa all'espulsione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina i limiti del sindacato di legittimità sulle sentenze emesse su richiesta delle parti. La Corte ricorda però che le misure di sicurezza personali o patrimoniali non concordate dalle parti restano sindacabili in cassazione; pertanto il vizio relativo all'espulsione, non essendo oggetto dell'accordo, poteva essere denunciato.

  • Corte costituzionale, sent. n. 58/1995 (giurisprudenza citata)

    Richiamata per affermare il principio secondo cui anche nella sentenza di patteggiamento il giudice deve compiere un accertamento motivato su questioni rilevanti quali la pericolosità sociale quando da essa dipende l'applicazione di una misura di sicurezza.

Massime di principio

  • L'espulsione come misura di sicurezza ex art. 86 DPR 309/1990 richiede sempre un accertamento motivato e concreto della pericolosità sociale dello straniero; l'assenza di tale motivazione è motivo di annullamento limitato.
  • Anche nelle sentenze di patteggiamento il giudice non è esentato dall'obbligo di motivare elementi essenziali che giustificano misure di sicurezza non ricomprese nell'accordo tra le parti.
  • Attacchi in cassazione basati su omissioni di motivazione devono indicare in modo chiaro e puntuale la ragione per cui la sentenza appare viziata; censure generiche sono inammissibili.
  • Le misure di sicurezza personali o patrimoniali non concordate dalle parti restano sindacabili in sede di legittimità, nonostante i limiti posti dall'art. 448 c.p.p.
  • In casi simili il difensore deve precisare nel ricorso quali elementi mancanti nella motivazione concretamente incidono sulla legittimità della misura (es. assenza di valutazione della pericolosità sociale) per ottenere l'annullamento o il rinvio.

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