Sentenza n. 7789/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale; -della D.D. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale per quanto riguarda i motivi aggiunti: -della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell' 8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. 6 luglio 2022, D.M. 6 ottobre 2022 e determinazioni della Regione Puglia relative agli obblighi di ripiano della spesa per dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e le determinazioni della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell'8 febbraio 2023, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendo la definizione della controversia con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 presuppone la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto pagamento ridotto, pubblicati sui rispettivi bollettini e siti istituzionali; tale prova non risultava acquisita agli atti. Tuttavia, la dichiarazione univoca della ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione impediva comunque al giudice di pronunciarsi nel merito, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato. Le spese di lite sono state compensate, con contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
La cessazione della materia del contendere collegata al pagamento ridotto richiede l'accertamento regionale o provinciale dell'avvenuto versamento e la relativa comunicazione al TAR; in mancanza di tale prova, la definizione può comunque avvenire per sopravvenuto difetto di interesse se il ricorrente dichiara univocamente di non avere più interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal provvedimento quale disposizione processuale applicabile.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Consente lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, una dichiarazione univoca della parte ricorrente, resa prima della decisione, con cui essa manifesta il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e preclude al giudice l'esame del merito.
- Il principio della domanda implica che il giudice amministrativo non può pronunciarsi nel merito quando il soggetto che ha attivato il processo dichiara, prima della spedizione della causa in decisione, di non avere più interesse alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sul pagamento ridotto degli obblighi di ripiano per dispositivi medici presuppone la prova dell'avvenuto pagamento e la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali di accertamento; in assenza di tale prova, non può essere pronunciata per quel solo titolo.
- La sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere sono fattispecie distinte: quando manca la documentazione necessaria per accertare la definizione sostanziale prevista dalla legge, ma il ricorrente dichiara comunque di non avere più interesse, il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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