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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19875/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990-1992, proposta dal contribuente in relazione alle agevolazioni fiscali connesse al sisma Sicilia 1990. La commissione tributaria provinciale aveva riconosciuto il diritto al rimborso; la commissione tributaria regionale, adita da entrambe le parti, aveva accolto solo l’appello incidentale del contribuente, aumentando l’importo dovuto. Dopo l’intervento della normativa sopravvenuta richiamata in sentenza e della decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, gli eredi del contribuente avevano instaurato un giudizio di ottemperanza, definito positivamente, e l’amministrazione aveva eseguito il pagamento promuovendo contestualmente reclamo, dichiarato inammissibile dall’ordinanza impugnata. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione degli artt. 9 l. n. 289/2002, 1, comma 665, l. n. 190/2014 e 108 TUE, sostenendo che anche nel giudizio di ottemperanza dovesse essere considerata la normativa unionale diretta al recupero e all’annullamento degli aiuti di Stato illegittimamente erogati, e che l’organo dell’ottemperanza avrebbe dovuto verificare la compatibilità del titolo giudiziale con la decisione della Commissione UE. I contribuenti resistevano con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha ribadito che il giudizio di ottemperanza tributario, pur diverso dall’esecuzione civile, consente al giudice di chiarire e precisare il contenuto degli obblighi del giudicato e di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività, nonché con una decisione della Commissione UE. Ha inoltre richiamato il principio per cui, ai fini del diritto unionale sugli aiuti di Stato, non è decisiva la distinzione tra imprenditore e lavoratore autonomo, essendo entrambi operatori economici quando svolgono un’attività di offerta di beni o servizi sul mercato. Per effetto di tali principi, l’ordinanza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in sede di ottemperanza, affinché si uniformi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9 l. n. 289/2002

    Richiamato come base normativa delle agevolazioni fiscali oggetto di recupero; la Corte lo considera nel quadro della disciplina che deve confrontarsi con la successiva normativa unionale sugli aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    Richiamato dall’Agenzia come disposizione sopravvenuta rilevante ai fini della sospensione o del recupero delle erogazioni; la Corte lo inserisce nel contesto della disciplina interna da coordinare con il diritto UE.

  • art. 108 TUE

    Richiamato quale parametro unionale in materia di aiuti di Stato, rilevante per la verifica della compatibilità del giudicato con la decisione della Commissione UE.

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il giudizio di ottemperanza dinanzi alle Commissioni tributarie ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando del giudicato e consente al giudice di precisare il contenuto degli obblighi e di verificarne la compatibilità con i principi unionali.

  • art. 4, comma 5, decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015

    È la decisione unionale che impone l’annullamento dei pagamenti relativi agli aiuti di Stato; il giudice dell’ottemperanza deve verificarne la compatibilità con il titolo esecutivo giudiziale.

  • Decisione della Commissione UE 5549

    Richiamata nel contesto fattuale come atto successivo relativo alla disciplina degli aiuti di Stato connessi al sisma Sicilia 1990.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice non si limita a una mera esecuzione meccanica del giudicato, ma può precisarne il contenuto e verificare d’ufficio la sua compatibilità con una decisione della Commissione UE in materia di aiuti di Stato.
  • Quando un giudicato interno riconosce un rimborso collegato ad agevolazioni fiscali potenzialmente configurabili come aiuti di Stato, l’organo dell’ottemperanza deve considerare anche i vincoli derivanti dal diritto unionale e dagli atti della Commissione che impongano il recupero o l’annullamento dei pagamenti.
  • Ai fini del diritto UE sugli aiuti di Stato, la distinzione tra imprenditore e lavoratore autonomo non è decisiva se il soggetto svolge un’attività economica consistente nell’offerta di beni o servizi sul mercato.
  • La compatibilità del giudicato con il diritto dell’Unione costituisce un profilo rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di ottemperanza tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudizialeOnere della prova

Testo integrale

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