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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14635/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6 c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione degli indizi, sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore Alessio Puccio fossero "de relato" e che alcune notizie (es. il presunto mantenimento del detenuto Pispicia) fossero smentite da rapporti di parentela e da rapporti di lavoro (assunzione del figlio di Pispicia da parte del Lo Iacono). Contestava inoltre la rilevanza indiziaria di conversazioni ambientali, ritenute interventi leciti di natura personale, familiare o commerciale (recupero crediti, mediazioni tra ristoratori, richieste di autorizzazioni per aperture di attività).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su un motivo generico, aspecifico e meramente confutativo. Ha richiamato il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie del giudice del riesame è limitato al controllo della congruenza e logica della motivazione e non può trasformarsi in riesame dei fatti. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria, valorizzando convergenti elementi: le dichiarazioni del collaboratore Puccio, le captazioni ambientali e i riscontri dei servizi di osservazione e videosorveglianza. La Corte ha condiviso la ricostruzione del ruolo del Lo Iacono come "uomo d'onore" e intermediario del mandamento di Porta Nuova, con interventi per la soluzione di controversie economiche, richieste di benestare per aperture e pattuizioni per intestazioni fittizie di immobili. Ha ritenuto non illogiche le ragioni con cui il giudice di merito ha escluso spiegazioni innocenti basate su rapporti personali o lavorativi. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, rimandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale contestata: il giudice del riesame aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione alla associazione mafiosa secondo le fattispecie richiamate.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come canone di giudizio sugli elementi probatori; la Corte osserva che il ricorso non ha dimostrato una violazione dei criteri di valutazione indicati da tale norma.

  • art. 94, comma 1-ter (disp. att. cod. proc. pen.)

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla pronuncia.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Principio richiamato in ordine alla condanna alla cassa delle ammende: la decisione sottolinea che il ricorso non è stato proposto senza colpa rispetto al motivo di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017)

    Richiamati come principi di diritto sul perimetro del sindacato di legittimità: la Corte può verificare la congruenza logica e la correttezza giuridica della motivazione, ma non riesaminare i fatti o sostituirsi al giudice del merito quando la censura si limita a proporre diversa valutazione dei medesimi elementi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione; censure meramente confutative o che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Quando la decisione di riesame si fonda su convergenti elementi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, servizi di osservazione e videoriprese), il giudice di legittimità tende a ritenere la motivazione adeguata salvo vizi logico-giuridici evidenti.
  • La mera esistenza di rapporti di parentela o di rapporti lavorativi tra indagato e terzi non annulla automaticamente la rilevanza indiziaria di dichiarazioni o conversazioni intercettate; occorre dimostrare specificamente e criticamente come tali rapporti spieghino compiutamente i comportamenti contestati.
  • Le interpretazioni alternative delle captazioni ambientali devono essere prospettate con argomentazioni precise per superare la valutazione del giudice di merito; la semplice proposta di una diversa lettura è insufficiente in sede di legittimità.
  • Proporre un ricorso manifestamente generico o confutativo espone anche al rischio di condanna alle spese e al pagamento di sanzioni (es. cassa delle ammende) se la Corte ritiene che il ricorso non sia stato proposto senza colpa.

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