Cassazione Penale, Sentenza n. 3912/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.: la difesa sosteneva che l'imputata era venuta a conoscenza del procedimento solo in data 28.2.2022 tramite raccomandata del difensore per la liquidazione degli onorari, poiché molte notifiche (avviso di conclusione indagini, decreto di citazione a giudizio, citazione per appello) pur regolari non le erano mai materialmente pervenute; si lamentava quindi che si fosse pronunciato il giudizio in sua assenza senza provare la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto regolari le notifiche (anche tramite deposito nella casa comunale dopo tentativi di accesso e tramite notifica al difensore) e ha ritenuto che l'imputata, avendo eletto domicilio presso la propria abitazione e poi omesso di comunicare la variazione ai sensi dell'art. 162 c.p.p., si era posta volontariamente nella condizione di non essere raggiunta dalle notifiche. Ne consegue che l'ignoranza del processo non è stata ritenuta incolpevole e il mezzo di impugnazione è stato respinto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per ignoranza incolpevole della celebrazione del processo; la Corte ha ritenuto che l'ignoranza non fosse incolpevole quando l'imputato ha omesso di comunicare la variazione di domicilio dopo aver eletto domicilio.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; la decisione impugnata è stata valutata con riferimento ai principi del processo in absentia ed alle garanzie previste dalla normativa sulle notifiche e sulle impugnazioni.
art. 157 cod. proc. pen.
Richiamato per le modalità di notifica (avviso di conclusione indagini): la Corte d'Appello ha ritenuto valida la notifica effettuata secondo le previsioni dell'art. 157, nonostante errori formali nell'avviso.
art. 140 cod. proc. pen.
Utilizzato per giustificare la spedizione della raccomandata di conferma relativa all'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ha ritenuto regolare tale modalità esecutiva.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che consente la notifica al difensore quando l'imputato non è raggiungibile; la Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore nel procedimento d'appello dopo l'omissione della comunicazione di variazione di domicilio da parte dell'imputata.
art. 162, comma 1, cod. proc. pen.
Imposizione dell'onere per l'imputato di comunicare la variazione di domicilio; la Corte ha ritenuto che l'omessa comunicazione integri una condotta che esclude l'incolpevolezza dell'ignoranza del processo.
art. 6 CEDU
Principio del giusto processo invocato in tema di ignoranza incolpevole: la Corte ha richiamato che l'ignoranza rilevante ai fini CEDU è esclusa quando l'imputato, pur venuto a conoscenza del procedimento (anche tramite elezione di domicilio o nomina difensore), non adempie all'onere di diligenza nel mantenere i contatti.
Massime di principio
- La mancata ricezione materiale di una notifica non è di per sé sufficiente a provare l'incolpevole ignoranza: se le notifiche sono state eseguite conformemente alle regole (tentativi di accesso, deposito presso la casa comunale, raccomandata, notifica al difensore), la giurisprudenza tende a considerarle efficaci.
- L'elezione di domicilio presso l'abitazione e la successiva omissione di comunicazione della variazione di domicilio ai sensi dell'art. 162 c.p.p. crea una presunzione che il processo sia conosciuto e può escludere la rescissione del giudicato per ignoranza incolpevole.
- L'assistenza da parte di un difensore, anche d'ufficio, non solleva l'imputato dall'obbligo di mantenere rapporti diligenti con il difensore stesso e di comunicare variazioni rilevanti; le notifiche indirizzate al difensore sono efficaci quando eseguite correttamente.
- Per ottenere la rescissione del giudicato per ignoranza incolpevole è necessario provare che l'imputato non abbia volontariamente o consapevolmente posto se stesso nella condizione di non ricevere le notifiche (ad es. aver comunicato la variazione di domicilio o aver dimostrato inefficacia delle procedure di notifica).
- In situazioni analoghe, chi contesta la validità delle notifiche dovrebbe produrre prove documentali sulla mancata esecuzione regolare (ad esempio attestazioni dell'ufficiale giudiziario, ricevute non corrispondenti, attestati di irreperibilità in contrasto con le risultanze ufficiali) o dimostrare comunicazioni tempestive di variazione di domicilio.
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