Ordinanza n. 2988/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 02710/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la revoca dell'abilitazione all'assistenza fiscale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania n. 02710/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, l'incompetenza dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che aveva adottato il provvedimento di revoca dell'abilitazione all'assistenza fiscale, invocando l'art. 39, comma 2, della legge n. 241/1997. Dal testo emerge che la controversia riguarda la revoca di una specifica abilitazione all'assistenza fiscale, distinta dalla sospensione dall'albo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a., ritenendo, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare e con riserva delle valutazioni di merito, che l'appello non presentasse apprezzabili profili di fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che l'art. 39, comma 2, della legge n. 241/1997, posto a fondamento dell'eccezione di incompetenza dell'ufficio procedente, non risultasse allo stato applicabile alla revoca dell'abilitazione all'assistenza fiscale, poiché la fattispecie non concerne una sospensione dall'albo, ma la revoca di una specifica abilitazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare in appello; la domanda di sospensione è stata respinta per assenza di apprezzabili profili di fumus.
art. 39, comma 2, l. n. 241/1997
Secondo la valutazione cautelare del Consiglio di Stato, non risulta applicabile alla revoca di una specifica abilitazione all'assistenza fiscale, distinta dalla sospensione dall'albo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone la presenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris, valutati sulla base della cognizione sommaria propria della fase e senza pregiudicare il successivo giudizio di merito.
- La disciplina invocata per contestare la competenza dell'ufficio in materia di sospensione dall'albo non è automaticamente applicabile alla revoca di una specifica abilitazione professionale: occorre distinguere la sospensione dall'albo dalla revoca dell'abilitazione.
- La peculiarità delle questioni trattate può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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