Sentenza n. 5286/2026 - Roma, Sezione 2T
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA - DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I° CENTRO N. 34 DEL 18/12/2025 PROT. CA/246516/2025 AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL PIANO MUNICIPALE DEL 11 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA” PUBBLICATO SULL'ALBO PRETORIO DI ROMA CAPITALE DAL 19/12/2025 AL 2/01/2026; - DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL MUNICIPIO ROMA I° U.O. Amministrativa E.Q. COMMERCIO AREE PUBBLICHE (C.A.P.), EDICOLE N. REP. CA/3041/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro Storico di approvazione del piano municipale del commercio su area pubblica e determinazione dirigenziale conseguente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione municipale di approvazione del piano municipale del commercio su area pubblica e la determinazione dirigenziale collegata. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile genericità della procura alle liti, poiché essa non indicava l'oggetto della controversia. La ricorrente ha sostenuto che la procura, pur generica, fosse divenuta speciale per essere stata allegata e congiunta digitalmente al ricorso notificato. Il giudizio ha quindi riguardato esclusivamente la validità della procura nel processo amministrativo telematico e, in particolare, se la congiunzione digitale di una procura generica a un ricorso possa supplire alla mancata indicazione della specifica controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., senza esaminare i motivi rivolti contro gli atti amministrativi impugnati. Il Collegio ha ritenuto che la procura speciale debba conferire lo ius postulandi con riferimento a una controversia specifica e che, quando è rilasciata su foglio separato e contiene una formulazione generica, la successiva congiunzione digitale al ricorso non dimostri né renda verificabile che la parte l'abbia formata con riferimento a quella determinata lite. La fictio iuris prevista dalla disciplina tecnica del processo amministrativo telematico, che equipara il documento informatico contenente la procura alla procura apposta in calce al ricorso, non può sanare la carenza sostanziale di specialità. Il requisito è giustificato dalla necessità di evitare una sostituzione processuale e di assicurare che l'impugnazione di un provvedimento amministrativo provenga effettivamente dal titolare della situazione giuridica azionata. Il TAR ha distinto il caso della procura apposta materialmente a margine o in calce al ricorso, sul quale non si è pronunciato in termini definitivi. Ha inoltre escluso che tale onere violi il diritto di difesa, non essendo sproporzionato richiedere l'indicazione degli estremi della controversia. In ragione del contrasto giurisprudenziale esistente, le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
specialità della procura alle liti
La procura deve essere speciale quando richiesta dal codice e deve collegare il conferimento dello ius postulandi a una specifica controversia.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente di definire il giudizio all'esito della fase cautelare quando ne ricorrono i presupposti.
art. 8, comma 3, D.P.C.S. 22 maggio 2020
opera una fictio iuris per parificare nell'ambito del processo telematico il documento informatico contenente la procura, allegato al ricorso, alla procura apposta materialmente in calce al ricorso
La parificazione tecnica riguarda la collocazione processuale del documento informatico, ma non sana l'eventuale genericità sostanziale della procura.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 11/2025
il regime della procura speciale alle liti nel giudizio amministrativo è interamente regolato dal codice del processo amministrativo e dalle norme di attuazione
Esclude l'automatica applicazione al processo amministrativo degli orientamenti formatisi sul corrispondente istituto nel processo civile.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve collegare il conferimento dello ius postulandi a una specifica controversia, in funzione della prevenzione della sostituzione processuale e della certezza che l'impugnazione provenga dal titolare della situazione giuridica azionata.
- Una procura generica rilasciata su foglio separato non diventa speciale per il solo fatto di essere successivamente congiunta digitalmente al ricorso nel processo amministrativo telematico.
- La disciplina tecnica che equipara il documento informatico contenente la procura alla procura apposta in calce al ricorso opera sul piano della collocazione formale del documento e non può sanare la mancanza del requisito sostanziale di specificità.
- Nel processo amministrativo, la validità della procura deve essere valutata secondo il codice del processo amministrativo e le relative norme di attuazione, senza applicare automaticamente gli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza civile.
- La richiesta di indicare nella procura gli estremi della controversia non viola il diritto di difesa quando non comporta un onere tale da ostacolare l'accesso alla giustizia.
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