Cassazione Penale, Sentenza n. 39265/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto negativo di competenza relativo alla richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. avanzata da Francesco Quarta il 18/01/2024. Il Tribunale di Bologna si era dichiarato incompetente (provvedimento 04/04/2024) ritenendo che l'ultima sentenza irrevocabile fosse quella del Tribunale di Milano del 18/11/2022 (irrevocabile 07/04/2023) e aveva trasmesso gli atti a Milano. Il Tribunale di Milano, contestualmente, ha sollevato conflitto sostenendo che, invece, al momento della presentazione dell'istanza l'ultimo provvedimento irrevocabile fosse la sentenza del Tribunale di Bologna del 06/04/2021 (irrevocabile 06/06/2023).
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Bologna, ritenendo che la competenza del giudice dell'esecuzione si radica nel giudice che ha pronunciato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda. Dal certificato del casellario risultava che, alla data dell'istanza (18/01/2024), l'ultimo provvedimento irrevocabile era la sentenza del Tribunale di Bologna del 06/04/2021 (irrevocabile il 06/06/2023). Pertanto la Corte ha rilevato l'errore del Tribunale di Bologna nel declinare la competenza e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna perché proceda al giudizio di esecuzione.
Norme richiamate
art. 30 cod. proc. pen.
Richiamato nella fase iniziale come norma relativa alla procedura di conflitto di competenza sollevato; in concreto indicava la procedura per la regolazione dei conflitti tra organi giudiziari
art. 28 cod. proc. pen.
Definisce l'ipotesi di conflitto negativo di competenza quando due organi ritengono che la competenza spetti all'altro; la Corte ha ritenuto sussistente tale ipotesi
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
art. 665, comma 4, c.p.p.
Norma che regola la dichiarazione di incompetenza del giudice dell'esecuzione e la trasmissione degli atti; il Tribunale di Bologna l'ha invocata per dichiararsi incompetente e inviare gli atti a Milano
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riconoscibilità della continuazione come causa di determinazione della pena; oggetto dell'istanza avanzata da Quarta
Giurisprudenza citata (Cass. Sez.1, n.16127/2021)
Cass. Sez.1, n.16127 dell'01/04/2021, Rv. 281065 - 01
Principio consolidato secondo cui, in caso di pluralità di provvedimenti, la competenza del giudice dell'esecuzione spetta a quello dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, anche se non ancora annotato nel casellario giudiziale
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione si determina in base all'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile alla data di presentazione dell'istanza per la procedura esecutiva/di continuazione
- L'annotazione sul certificato del casellario è prova utile ma non condizione: prevale la valutazione temporale dell'irrevocabilità al momento della domanda anche se l'annotazione non è ancora aggiornata
- La sopravvenienza di provvedimenti successivi dopo la presentazione dell'istanza non sposta la competenza già determinata dalla situazione al momento della domanda
- In caso di contrasto tra tribunali, è opportuno verificare con attenzione le date di irrevocabilità delle sentenze e il contenuto del casellario prima di dichiarare l'incompetenza e trasmettere gli atti
- Se un tribunale ha erroneamente declinato la competenza, il rimedio è la riassegnazione degli atti al giudice correttamente competente da parte della Corte che decide il conflitto
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