Cassazione Civile, Ordinanza n. 19070/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973, con recupero a tassazione della detrazione IRPEF del 55% fruita per spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2010 su un immobile ad uso abitativo. In fatto, egli sosteneva di aver operato quale comodatario dell’immobile e di aver sostenuto, insieme ad altri aventi rapporto con il bene, le spese agevolabili. L’Agenzia contestava sia il requisito soggettivo, sostenendo che il ricorrente non avesse avuto la detenzione effettiva del bene ed era residente altrove, sia il requisito oggettivo, evidenziando che la documentazione prodotta era incompleta, le fatture non erano intestate al richiedente e dai bonifici emergeva che il pagamento era stato eseguito dal nudo proprietario. In Cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 36-ter d.P.R. 600/1973 e dell’art. 7 L. 212/2000, per insufficiente motivazione della comunicazione di rettifica, che non avrebbe indicato chiaramente i documenti mancanti; con il secondo motivo deduceva la violazione della disciplina sull’agevolazione per il risparmio energetico, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1803 c.c., sostenendo che il comodato costituiva titolo idoneo a legittimare la detrazione e che la CTR aveva erroneamente escluso il diritto al beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che l’atto di controllo, quale primo atto impositivo, era sufficientemente motivato perché conteneva l’indicazione analitica delle rettifiche e la ragione della ripresa, ossia l’incompletezza della documentazione necessaria per la detrazione. Quanto al secondo, ha ribadito che, per le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, rileva il possesso o la detenzione dell’immobile e che il comodato può costituire titolo idoneo; tuttavia l’Ufficio può fornire prova contraria dimostrando una situazione concreta difforme, anche attraverso indizi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente valorizzato elementi da cui emergeva che il contribuente non aveva mai avuto la concreta disponibilità dell’immobile e che la documentazione era insufficiente. La Corte ha inoltre rilevato che la censura tendeva inammissibilmente a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’Amministrazione intimata; disposto l’onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Nel controllo formale, l’atto è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarla efficacemente; non è richiesta l’indicazione analitica di ogni possibile causa di esclusione dell’agevolazione.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
La motivazione dell’atto deve rendere intellegibile la ragione della rettifica, ma non deve estendersi a confutare preventivamente ogni possibile difesa del contribuente.
art. 1, commi 344-347, L. n. 296/2006
La detrazione per riqualificazione energetica spetta per spese documentate relative a interventi su edifici esistenti, secondo i presupposti previsti dalla disciplina agevolativa.
art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 19 febbraio 2007
La detrazione spetta alle persone fisiche e agli altri soggetti non esercenti attività d’impresa che sostengono le spese su edifici o unità immobiliari posseduti o detenuti.
art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 19 febbraio 2007
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa la detrazione spetta alle condizioni previste dalla norma sugli immobili posseduti o detenuti.
art. 2, comma 2, D.M. 19 febbraio 2007
In caso di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è parametrata al costo sostenuto dal concedente.
art. 115 c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio in sede di legittimità.
art. 1803 c.c.
Il comodato è stato richiamato come titolo negoziale potenzialmente idoneo a fondare la detenzione del bene ai fini dell’agevolazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel controllo formale tributario, l’atto impositivo è sufficientemente motivato quando espone in modo chiaro la rettifica e la ragione essenziale della ripresa, consentendo al contribuente di difendersi; non occorre che l’Ufficio indichi preventivamente ogni possibile giustificazione agevolativa astrattamente invocabile.
- Per le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, il presupposto soggettivo non è la mera titolarità formale del rapporto, ma il possesso o la detenzione effettiva dell’immobile, intesa come concreta disponibilità del bene.
- La prova della detenzione può essere desunta dal comodato, che costituisce titolo idoneo in via ordinaria; tuttavia l’Amministrazione può vincere tale presunzione fornendo prova contraria di una situazione concreta incompatibile con la detenzione effettiva del contribuente, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
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