Cassazione Penale, Sentenza n. 433/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà dal 30/03/2000 al 17/04/2000 (custodia in carcere) e fino al 05/06/2000 (arresti domiciliari) nell'ambito di un procedimento per vari reati conclusosi con decreto di archiviazione del 25/09/2014 per sopravvenuta prescrizione. Il ricorrente lamentava che la revoca della misura per venuto meno delle esigenze cautelari non impedisse la ricorrenza dell'ingiustizia della detenzione e deduceva violazione dell'art.314 cod. proc. pen. e degli artt.5, commi 5 e 6, CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile l'art.314, comma 2, cod. proc. pen. perché la misura cautelare era stata revocata per cessate esigenze cautelari e non era stata accertata con decisione irrevocabile la sua illegittimità ai sensi degli artt.273 e 280 cod. proc. pen. Ha precisato che l'archiviazione per prescrizione non equivale ad una sentenza che dimostri l'insussistenza degli indizi al momento dell'adozione della misura e che l'art.314, comma 3, riconosce la riparazione solo quando l'archiviazione intervenga perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ha quindi confermato il rigetto della domanda e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: comma 1 si riferisce al proscioglimento definitivo con formule ampie (ing. sostanziale); comma 2 riconosce il diritto se con decisione irrevocabile risulti che la misura è stata emessa o mantenuta in assenza delle condizioni previste dagli artt.273 e 280 (ingiustizia formale); comma 3 limita l'effetto dell'archiviazione ai casi espressamente indicati (fatto non sussiste, non ha commesso il fatto, ecc.).
art. 273 cod. proc. pen.
Stabilisce le condizioni per l'applicabilità della misura cautelare, includendo l'esclusione quando al momento dell'adozione della misura "sussiste" una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) — la Corte ha distinto tra causa di estinzione esistente al momento della misura e sopravvenuta prescrizione processuale.
art. 280 cod. proc. pen.
Riguarda i limiti legati al titolo del reato per l'applicabilità di talune misure cautelari; la sua violazione, accertata irrevocabilmente, può dare luogo alla riparazione secondo art.314, comma 2.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 5 (CEDU)
Richiamata dal ricorrente (arts.5, commi 5 e 6 secondo il ricorso) come parametro di tutela della libertà personale; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che le questioni sollevate conducano a un diverso esito rispetto all'interpretazione delle norme interne sull'istituto della riparazione.
Massime di principio
- L'archiviazione per prescrizione non è di per sé equivalente a una pronuncia che dimostri l'inesistenza degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare: non dà automaticamente diritto alla riparazione prevista dall'art.314, comma 1.
- Per ottenere la riparazione in base all'art.314, comma 2, è necessario che una decisione irrevocabile accerti che la misura cautelare è stata emessa o mantenuta in assenza delle condizioni previste dagli artt.273 e 280 (ingiustizia formale). La semplice revoca della misura per venuto meno delle esigenze cautelari non basta.
- Se il provvedimento restrittivo si fonda su più imputazioni e anche una sola di esse sarebbe stata idonea a giustificare la misura, il diritto alla riparazione può essere precluso anche se altre imputazioni vengono prosciolte.
- Solo le ipotesi specificamente indicate dall'art.314, comma 3 (es. "il fatto non sussiste", "non ha commesso il fatto") rendono l'archiviazione idonea a dare diritto alla riparazione senza la necessità di una decisione irrevocabile sul punto.
- In situazioni analoghe, chi richiede la riparazione deve mirare a ottenere un accertamento definitivo e irrevocabile sull'illegittimità della misura (o su formule di proscioglimento che escludono la responsabilità) oppure dimostrare che già al momento dell'adozione della misura sussistevano cause che ne impedivano la legittima adozione.
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