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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20851/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza ex art. 2932 c.c. che aveva disposto il trasferimento di un immobile a favore della promissaria acquirente, subordinatamente al pagamento del prezzo. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente ritenendo, da un lato, che essa fosse legittimata passivamente al pagamento dell'imposta in quanto parte del giudizio presupposto e, dall'altro, che il mancato pagamento del prezzo e la successiva cancellazione della promissaria acquirente escludessero l'applicazione della tassazione proporzionale, non potendosi equiparare il pagamento del prezzo a una condizione meramente potestativa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale deducendo la violazione degli artt. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, 1355 e 2495 c.c., sostenendo che il trasferimento subordinato al pagamento del prezzo rientra nella disciplina fiscale delle condizioni meramente potestative e che la cancellazione della società acquirente non esclude la pretesa tributaria, potendo operare la successione dei soci. La società ha proposto ricorso incidentale denunciando, in sintesi, che non poteva essere considerata soggetto passivo dell'imposta in quanto aveva agito solo quale procuratore speciale dell'ente proprietario e che, inoltre, l'Ufficio aveva introdotto in appello una nuova eccezione sulla natura della condizione, preclusa dal processo tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della società, affermando che, ai fini dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, è sufficiente la partecipazione al giudizio per integrare la qualità di "parte in causa" rilevante ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986, senza necessità di indagare sulla titolarità sostanziale del rapporto. Ha inoltre ritenuto che la deduzione dell'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 integrasse una mera difesa e non un'eccezione nuova. Ha quindi accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ribadendo che la sentenza ex art. 2932 c.c. che dispone il trasferimento di un immobile subordinandolo al pagamento del prezzo è soggetta a imposta proporzionale, perché il pagamento del prezzo, nel contesto considerato, è assimilabile a condizione meramente potestativa e non vale a escludere l'imposizione. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. Spese di merito compensate; spese del giudizio di legittimità poste a carico della controricorrente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    parti in causa; parti contraenti

    Individua tra i soggetti solidalmente responsabili dell'imposta di registro anche le parti del giudizio o dell'atto, valorizzando il dato formale della partecipazione all'atto tassato senza necessità di accertare la titolarità sostanziale del rapporto.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986

    non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva ... gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore

    La sentenza ex art. 2932 c.c. subordinata al pagamento del prezzo resta soggetta a imposta proporzionale, poiché il pagamento del prezzo è assimilato a condizione meramente potestativa e non incide sulla tassazione d'atto.

  • art. 1355 c.c.

    La nullità della condizione meramente potestativa opera sul piano sostanziale e non impedisce, di per sé, l'applicazione della disciplina fiscale speciale sull'imposta di registro.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese non esclude la pretesa tributaria nel caso esaminato, secondo la prospettazione dell'Ufficio richiamata dalla Corte.

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza costitutiva che produce il trasferimento del bene in luogo del contratto non eseguito è l'atto giudiziario tassato; se il trasferimento è subordinato al pagamento del prezzo, ciò non muta la tassazione proporzionale.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    È il parametro formale delle censure di violazione di legge proposte in cassazione.

  • art. 57 d.lgs. n. 545/1992

    La doglianza di nuova eccezione è stata esclusa, qualificando la deduzione dell'Ufficio come mera difesa.

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    L'atto va interpretato in base al suo contenuto intrinseco e agli effetti giuridici prodotti ai fini dell'imposta d'atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente incidentale.

  • art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva non impedisce che, nelle imposte indirette, la legge individui obbligati solidali diversi dal debitore principale, purché facilmente identificabili e raggiungibili.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro sugli atti giudiziari, la nozione di "parte in causa" rilevante ai fini della solidarietà passiva si fonda sulla partecipazione formale al giudizio o all'atto, non sulla titolarità sostanziale del rapporto dedotto.
  • La deduzione della disciplina fiscale speciale che giustifica la pretesa tributaria può costituire mera difesa e non eccezione in senso stretto quando non introduce nuovi fatti costitutivi o un ampliamento del thema decidendum.
  • La sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile subordinatamente al pagamento del prezzo è tassata in misura proporzionale, poiché il pagamento del prezzo è assimilabile, ai fini fiscali, a una condizione meramente potestativa e non incide sulla debenza dell'imposta al momento dell'atto.
  • Nell'imposta d'atto, la tassazione si commisura al contenuto intrinseco e agli effetti giuridici dell'atto giudiziario, restando irrilevante l'inadempimento successivo dell'obbligazione posta a carico della parte.
  • La cancellazione della società obbligata non esclude automaticamente la pretesa fiscale ove l'ordinamento preveda meccanismi di imputazione dell'obbligo ai successori o comunque ai soggetti individuati dalla disciplina tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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