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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12892/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e la mancanza di specificità del motivo proposto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 129 c.p.p. e carenza di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti per una sentenza di proscioglimento. La Corte rileva però che la censura è formulata in termini del tutto generici, perché non si confronta in modo critico con la motivazione della decisione impugnata, ritenuta coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza relativa all'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità deve essere specificamente argomentata; non basta una censura generica di motivazione.

  • art. 591 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il principio di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non contengono specifiche censure alle rationes decidendi della sentenza impugnata e si limitano ad affermazioni generiche.
  • La specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare chiaramente gli elementi di fatto o di diritto su cui fonda la critica, così da consentire alla Corte di legittimità un effettivo sindacato.
  • La deduzione di un vizio motivazionale o della violazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere meramente assertiva, ma deve confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo della decisione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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