Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37871/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) contestazione della sussistenza dell'elemento oggettivo ex art. 216 legge fall.: si sostiene che i prelievi contestati (parte dell'importo) fossero una mera operazione contabile di "giroconto" e che manchino indici di fraudolenza; 2) richiesta di derubricazione a bancarotta semplice (art. 217 legge fall.), poiché le somme sarebbero state prelevate per "motivi di primario interesse" (mutuo e sostentamento familiare) rientranti nelle spese personali/familiari "eccessive" previste dall'art. 217; 3) dedotta errata negazione della sospensione condizionale della pena per presunti precedenti, mentre il ricorrente sostiene di essere incensurato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte di merito aveva ricostruito analiticamente che l'imputato aveva prelevato dalle casse sociali complessivi Euro 138.791,94 senza giustificazione, configurando il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria (art. 223, comma 1 in relazione ad art. 216, comma 1, n.1 legge fall.). La richiesta di derubricazione ai sensi dell'art. 217 è stata rigettata per motivi giuridici: tale norma si applica all'imprenditore individuale e non all'amministratore di una società a responsabilità limitata, il quale non può disporre del patrimonio sociale per esigenze personali (richiamata la giurisprudenza Sez. 5, n. 51242/2019, Castricini). Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il certificato del casellario versato in atti mostra che il ricorrente ha due precedenti penali, uno dei quali per lesioni dolose gravi con pena sospesa, quindi non è incensurato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma base per la bancarotta patrimoniale; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo relativo ai prelievi indebiti dalle casse sociali senza giustificazione

  • art. 217 legge fallimentare

    Prevede la fattispecie della bancarotta semplice per spese personali o familiari "eccessive" dell'imprenditore individuale; la Corte ha precisato che non è applicabile all'amministratore di una società a responsabilità limitata, che non può utilizzare il patrimonio sociale per bisogni personali

  • art. 219 comma terzo legge fallimentare

    Norma che disciplina circostanze attenuanti in materia fallimentare; la Corte di merito aveva riconosciuto la circostanza attenuante per riduzione della pena

  • art. 223 comma primo legge fallimentare

    Prevede la bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria; la condotta contestata è stata ricondotta a questa fattispecie in relazione ad art. 216

  • sentenza Corte costituzionale n. 222 del 2018

    Richiamata in relazione alla riduzione delle pene accessorie, applicata dalla Corte di appello in ossequio al principio costituzionale richiamato

  • Sez. 5, n. 51242 del 30/10/2019 (Castricini), Rv. 278388

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che l'art. 217 riguarda l'imprenditore individuale e non l'amministratore di una s.r.l.; conferma il principio della separazione patrimoniale tra società e amministratori

Massime di principio

  • L'amministratore di una società a responsabilità limitata non può giustificare prelievi dal patrimonio sociale come spese personali: tali condotte possono integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale anche se il beneficiario invoca esigenze familiari.
  • La derubricazione a bancarotta semplice per "spese eccessive" (art. 217) è applicabile all'imprenditore individuale, non all'amministratore di una società con personalità giuridica; occorre verificare la qualifica dell'autore e la separatezza patrimoniale.
  • Le valutazioni di merito sui fatti (quantificazioni dei prelievi, attendibilità delle giustificazioni) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità quando siano esposte analiticamente dai giudici di merito e fondate su elementi probatori.
  • Allegazioni difensive che si basano su documentazione contabile definita "giroconto" devono essere supportate da elementi probatori chiari e congrui per superare la ricostruzione giudiziale dei prelievi indebiti.
  • Prima di dedurre l'errore sulla negazione di benefici (es. sospensione condizionale) verificare sempre lo stato reale del casellario: l'esistenza di precedenti, anche con pene sospese, incide sulla concedibilità dei benefici.
  • I ricorsi privi di significativi profili di merito materiali o giuridici possono essere dichiarati manifestamente infondati o inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni economiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.