Cassazione Penale, Sentenza n. 37871/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) contestazione della sussistenza dell'elemento oggettivo ex art. 216 legge fall.: si sostiene che i prelievi contestati (parte dell'importo) fossero una mera operazione contabile di "giroconto" e che manchino indici di fraudolenza; 2) richiesta di derubricazione a bancarotta semplice (art. 217 legge fall.), poiché le somme sarebbero state prelevate per "motivi di primario interesse" (mutuo e sostentamento familiare) rientranti nelle spese personali/familiari "eccessive" previste dall'art. 217; 3) dedotta errata negazione della sospensione condizionale della pena per presunti precedenti, mentre il ricorrente sostiene di essere incensurato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte di merito aveva ricostruito analiticamente che l'imputato aveva prelevato dalle casse sociali complessivi Euro 138.791,94 senza giustificazione, configurando il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria (art. 223, comma 1 in relazione ad art. 216, comma 1, n.1 legge fall.). La richiesta di derubricazione ai sensi dell'art. 217 è stata rigettata per motivi giuridici: tale norma si applica all'imprenditore individuale e non all'amministratore di una società a responsabilità limitata, il quale non può disporre del patrimonio sociale per esigenze personali (richiamata la giurisprudenza Sez. 5, n. 51242/2019, Castricini). Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il certificato del casellario versato in atti mostra che il ricorrente ha due precedenti penali, uno dei quali per lesioni dolose gravi con pena sospesa, quindi non è incensurato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Norma base per la bancarotta patrimoniale; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo relativo ai prelievi indebiti dalle casse sociali senza giustificazione
art. 217 legge fallimentare
Prevede la fattispecie della bancarotta semplice per spese personali o familiari "eccessive" dell'imprenditore individuale; la Corte ha precisato che non è applicabile all'amministratore di una società a responsabilità limitata, che non può utilizzare il patrimonio sociale per bisogni personali
art. 219 comma terzo legge fallimentare
Norma che disciplina circostanze attenuanti in materia fallimentare; la Corte di merito aveva riconosciuto la circostanza attenuante per riduzione della pena
art. 223 comma primo legge fallimentare
Prevede la bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria; la condotta contestata è stata ricondotta a questa fattispecie in relazione ad art. 216
sentenza Corte costituzionale n. 222 del 2018
Richiamata in relazione alla riduzione delle pene accessorie, applicata dalla Corte di appello in ossequio al principio costituzionale richiamato
Sez. 5, n. 51242 del 30/10/2019 (Castricini), Rv. 278388
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che l'art. 217 riguarda l'imprenditore individuale e non l'amministratore di una s.r.l.; conferma il principio della separazione patrimoniale tra società e amministratori
Massime di principio
- L'amministratore di una società a responsabilità limitata non può giustificare prelievi dal patrimonio sociale come spese personali: tali condotte possono integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale anche se il beneficiario invoca esigenze familiari.
- La derubricazione a bancarotta semplice per "spese eccessive" (art. 217) è applicabile all'imprenditore individuale, non all'amministratore di una società con personalità giuridica; occorre verificare la qualifica dell'autore e la separatezza patrimoniale.
- Le valutazioni di merito sui fatti (quantificazioni dei prelievi, attendibilità delle giustificazioni) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità quando siano esposte analiticamente dai giudici di merito e fondate su elementi probatori.
- Allegazioni difensive che si basano su documentazione contabile definita "giroconto" devono essere supportate da elementi probatori chiari e congrui per superare la ricostruzione giudiziale dei prelievi indebiti.
- Prima di dedurre l'errore sulla negazione di benefici (es. sospensione condizionale) verificare sempre lo stato reale del casellario: l'esistenza di precedenti, anche con pene sospese, incide sulla concedibilità dei benefici.
- I ricorsi privi di significativi profili di merito materiali o giuridici possono essere dichiarati manifestamente infondati o inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni economiche.
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