Sentenza del 14/03/2018 n. 6317 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva revocato i benefici fiscali previsti dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, e aveva emesso un avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte ipotecaria e di bollo relative a un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria. Secondo l'Ufficio, la clausola che consentiva alla banca di recedere in qualsiasi momento per giustificato motivo era incompatibile con la disciplina agevolativa. Dopo che i contribuenti avevano ottenuto esito favorevole nei primi due gradi, l'Agenzia ha impugnato la sentenza regionale in Cassazione, denunciando principalmente la nullità della decisione per motivazione apparente o insufficiente, poiché la CTR si era limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado senza esaminare le specifiche censure dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo dell'Agenzia. Ha stabilito che la sentenza della Commissione tributaria regionale era nulla perché priva di un'autonoma motivazione sulle ragioni dell'appello e sulle circostanze che avevano condotto alla conferma della decisione di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini nel merito la controversia e provveda anche sulle spese. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente se i benefici fiscali spettassero, ma ha disposto un nuovo giudizio di merito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15
Prevede il regime agevolativo fiscale applicabile alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine; nel giudizio di rinvio dovrà essere valutata la compatibilità della clausola contrattuale sul recesso della banca con i requisiti dell'agevolazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui la carenza o apparenza della motivazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Impongono alle sentenze tributarie, anche d'appello, una motivazione idonea a esporre le questioni affrontate e le ragioni della decisione; il semplice rinvio alla sentenza di primo grado non è sufficiente se non consente di comprendere l'esame dei motivi d'appello.
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Richiede che la motivazione renda comprensibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione per relationem è valida solo se permette di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello tributaria non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado mediante un rinvio generico: deve esaminare, anche sinteticamente, le specifiche critiche formulate nell'appello.
- La motivazione per relationem è ammissibile soltanto quando il richiamo alla precedente decisione consente di individuare chiaramente le questioni trattate e le ragioni della conferma; in caso contrario, la sentenza può essere dichiarata nulla.
- La Cassazione, quando rileva un vizio di motivazione o un errore processuale della sentenza d'appello, normalmente cassa la decisione e rinvia al giudice di merito, senza decidere definitivamente la questione fiscale sostanziale.
- In presenza di un rinvio, il giudice di merito deve riesaminare la controversia considerando i motivi d'impugnazione e fornire una motivazione autonoma, completa e verificabile.
- L'accoglimento del ricorso per un motivo processuale rende generalmente superfluo l'esame degli ulteriori motivi, che vengono dichiarati assorbiti.
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